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PENSIONI E SPERANZA DI VITA DAL 2019

2 minuti, Redazione , 09/04/2018

Pensioni e speranza di vita dal 2019

Tutti i valori per il calcolo dell'età per la pensione di vecchiaia anticipata e di anzianità, dal 1.1. 2019. con l'aumento di 5 mesi gia previsto dalla legge Fornero- Circolare INPS n. 62 2018

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A seguito della  entrata in vigore del  decreto direttoriale del Ministero dell’economia, di concerto con il Ministero del lavoro, del 5 dicembre 2017, sull' adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita  l'INPS ha pubblicato la circolare di chiarimenti n. 62 del 4 aprile 2018 

Il documento ricorda che il decreto ha disposto l'incremento dal 1.1.2019 dell'età per la pensione di vecchiatia di cinque mesi  per cui " i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità”, come previsto dalla Manovra Mopnti DL 78 2018 e  legge Fornero n. 92 2012.

La circolare riepiloga  quindi tutti i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, in particolare: pensione di vecchiaia, pensione anticipata e pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal decreto 5 dicembre 2017. 

In sintesi i principali nuovi valori  dal 1 gennaio 2019 sono i seguenti:

REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA

Anno

Età pensionabile

Dal 1° gennaio 2019

Al 31 dicembre 2020

67 anni

Dal 1° gennaio 2021

67 anni*

REQUISITO CONTRIBUTIVO PENSIONE ANTICIPATA:

Anno

Uomini

Donne

Dal 1° gennaio 2019

al 31 dicembre 2020

43 anni e tre mesi

(2249 settimane)

42 anni e tre mesi

(2197 settimane)

Dal 1° gennaio 2021

43 anni e tre mesi*

(2249 settimane)

42 anni e tre mesi*

(2197 settimane)

*da adeguare all'aumento della speranza di vita, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

REQUISITI PENSIONE DI ANZIANITà CON IL SISTEMA DELLE "QUOTE"
A decorrere dal 1° gennaio 2019, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.

Quindi  per il biennio 2019-2020, i soggetti  ammessi al sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di:

un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di:

  • un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, oppure un
  • un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Il documento dell'INPS fornisce anche i dettagli sui nuovi requisiti per:

  • il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco d.lgs. 165/1997)
  • Pensione in totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006)
  • Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita

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