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CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2017 ENTRO IL 31 MARZO 2018

2 minuti, Redazione , 21/03/2018

Certificazione degli utili corrisposti nel 2017 entro il 31 marzo 2018

Consegna CUPE entro il 31 marzo ai percipienti, invio dei dati nel modello 770 entro il 31 ottobre 2018

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Entro il prossimo 31.3.2018 i soggetti che nel 2017 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti, l’apposito modello di certificazione chiamato CUPE. Coloro che ricevono la certificazione dovranno conservarla e utilizzare i dati in essa contenuti per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi 730/2018 o REDDITI 2018. In particolare, la certificazione CUPE deve essere rilasciata ai soggetti residenti in Italia, percettori di utili societari e di proventi equiparati derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti o non), corrisposti nel 2017.

Si ricorda che la certificazione CUPE non segue le regole della certificazione unica e i dati devono essere riportati nel mod. 770 da presentare entro il 31 ottobre 2018 negli appositi quadri SI e SK.

L'obbligo di certificazione riguarda la corresponsione di utili:

  • per la partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti;
  • distribuzioni di riserve di capitale che sono considerate utili e riserve di utili (art. 47, c. 1 Tuir);

esclusi:

  • gli utili e altri proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (di cui agli artt. 27 e 27-ter del D.p.r. 600/1973);
  • gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito delle gestioni individuali di portafoglio (art. 7 D. Lgs. 461/1997).

proventi equiparati agli utili:

  • proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ;
  • proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza esclusi quelli con apporto di solo lavoro;
  • remunerazione dei finanziamenti eccedenti, di cui all'art. 98 del tuir (in vigore fino al 31.12.2007) direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili.

Il modello CUPE può essere rilasciato anche ai soggetti non residenti in Italia, se hanno percepito utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva, affinché possano ottenere, nel Paese di residenza, il credito d'imposta per quanto già versato in Italia. Se l'Italia e lo Stato di residenza del percettore è in vigore una convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità previste dalla convenzione.

In particolare il Certificato CUPE è rilasciato da:

  • società ed enti emittenti (indicati nell'articolo 73 del Tuir);
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
  • intermediari ovvero rappresentanti fiscali in Italia di intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa o aderenti ai sistemi esteri di deposito accentrato che usufruiscono del sistema Monte Titoli Spa;
  • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa;
  • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli a esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
  • imprese di investimento e agenti di cambio;
  • gli associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44, comma 1, lett. f) del Tuir;
  • ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

Per approfondire ti segnaliamo la Circolare del giorno n. 59/2018 La certificazione degli utili corrisposti nel 2017 disponibile anche nell'abbonamento annuale alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

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