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NASPI: ALCUNI CASI DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

2 minuti, Redazione , 19/03/2018

Naspi: alcuni casi di sospensione della prestazione

Chiarimenti INPS sulla sospensione della Naspi in casi di contratto di lavoro intermittente e OTD nel messaggio 1162 2018

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel Messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 l'Inps risponde alla richiesta di  chiarimenti su alcuni casi di diritto alla NASPI e di cumulo con alcuni tipi di reddito di tipo intermittente o come OTD in agricoltura. .  Si tratta in particolare dell’istituto della sospensione della prestazione di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015. 

I casi presi in considerazione sono i seguenti:

1)   Richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità.

Per questo caso l'Istituto chiarisce che se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica la sospensione della  NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata.  In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora  non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo. 

2) Lavoratore che, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente - con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione - per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera.

In questa ipotesi la Naspi viene sospesa se il contratto è con obbligo di risposta,  mentre si sospende solo per i giorni di lavoro in caso di contratto senza obbligo di risposta e indennità di disponibilità  

 3) Compatibilità della NASpI con il rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, inizialmente inferiore a sei mesi che, a seguito di proroga, superi il limite semestrale.

L'istituto precisa in questo caso che se  la durata del rapporto di lavoro  a seguito di proroga del contratto, ecceda il semestre, opera la decadenza dalla prestazione a decorrere dalla data della proroga.

4) Percettore di NASpI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura.

In questo caso:

  • se il lavoro non supera i sei mesi di durata  la naspi è sospesa solo per i giorni di lavoro effettivi e il cumulo è possibile  con le modalita  illustratie nella circolare INPS N. 94 2015.
  • si decade dal diritto alla prestazione in caso di contratto di lavoro superiore a sei mesi

5) Percettore di NASpI che si rioccupi con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono senza soluzione di continuità con lo stesso o diverso datore di lavoro:   la Naspi viene sospesa nel caso di periodi singolarmente non superiori a sei mesi, ma la cui somma superi  il limite di sei mesi 

Sul lavoro intermittente dopo la Riforma Fornero vedi "Lavoro intermittente o a chiamata nuove modalità di utilizzo

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Commenti

Daniele - 22/09/2018

Salve, Ho lavorato fino al 13 luglio con contratto a tempo determinato,ho successivamente fatto nei termini la richiesta di Naspi che mi è stata accolta e riceverò il primo pagamento il 26 settembre. Il problema è il seguente: in data 26 luglio ho fatto un unico giorno di lavoro per un’agenzia,senza darne comunicazione. La Naspi riconosciuta è di 81 giorni,ma a me vengono pagati solo i giorni che vanno dal 21 al 25 luglio (157 euro). Ho contattato l’INPS e mi hanno detto di inviare la Naspi COM indicando data di inizio e data di fine dell’ultimo rapporto di lavoro (nel mio caso dal 26 al 26). La mia domanda è: se avessi inviato subito la comunicazione non ci sarebbe stata nessuna sospensione? e quanto può durare la sospensione nel mio caso? Grazie infinite e buon lavoro

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