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PREVIDENZA INTEGRATIVA:CHIARIMENTI COVIP SUI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI

3 minuti, Redazione , 14/03/2018

Previdenza integrativa:chiarimenti Covip sui contributi aggiuntivi

Circolare COVIP 7.3.2018. Welfare aziendale : ricongiungimento tra fondi pensione territoriali e nazionali di categoria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella circolare COVIP del 7 marzo 2018 vengono illustrate le modalità di destinazione dei  contributi contrattuali "aggiuntivi ",come previsto dalla recente legge di bilancio ai commi 171 172 1 173 dell'art. 1 . I

In particolare il documento della Commissione di vigilanza sulla previdenza integrativa chiarisce innanzitutto per contributi aggiuntivi si devono intendere i contributi  che spettano, in virtù dell’applicazione di contratti collettivi o di norme di legge, direttamente ai lavoratori (quali, ad esempio, i cc.dd. “contributi contrattuali” contenuti in misure di welfare aziendale), in aggiunta agli “ordinari” flussi contributivi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stesso e il  TFR.

Inoltre si sottolinea che la  ratio comune della norma contenuta nella legge di bilancio privilegia l’unicità delle posizioni individuali, così da evitare la suddivisione su più forme pensionistiche delle contribuzioni ordinarie da un lato e delle contribuzioni c.d. “aggiuntive” dall’altro,  nonché di valorizzare la volontà del lavoratore,. per questo in generale  tali contributi aggiuntivi saranno destinati  al fondo pensione cui il lavoratore già destina il tfr o i contributi ordinari, che possono essere sia fondi territoriali che fondi nazionali di categoria.

Piu in dettaglio la commissione specifica che : "nei riguardi dei lavoratori che già versano al fondo pensione negoziale territoriale gli ordinari contributi , qualora un contratto collettivo o una norma di legge facciano sorgere il diritto del lavoratore di beneficiare di un ulteriore contributo datoriale, tale contributo affluirà al fondo pensione negoziale territoriale di riferimento al quale il lavoratore è già iscritto ( all’interno della stessa posizione individuale ivi aperta").

Per  i lavoratori che non hanno ancora aderito alla previdenza complementare e che, quindi, non versano ad una forma pensionistica complementare alcuna forma di contribuzione  il  contributo frutto della contrattazione collettiva  affluirà alla forma individuata dalla contrattazione  stessa, "finché gli stessi non attivino un’eventuale adesione ad un fondo pensione territoriale già attualmente istituito". In questo caso, tale adesione a una forma territoriale comporterà il trasferimento al fondo territoriale prescelto dal lavoratore  presso il fondo di categoria e alimentata esclusivamente con il versamento dei contributi “aggiuntivi”.

Infine: "nel caso sia richiesto al lavoratore di effettuare una scelta tra più forme pensionistiche di tipo negoziale  (tipicamente il fondo pensione di settore e quello territoriale), in mancanza di un’esplicita scelta del lavoratore, se il lavoratore risulta già iscritto a un fondo pensione negoziale il contributo aggiuntivo affluirà alla posizione già in essere, ritenendosi prevalente la volontà già manifestata dallo stesso in fase di adesione; se il lavoratore non è iscritto ad alcun fondo pensione negoziale, il fondo di destinazione è invece individuato applicando il criterio indicato dall’art. 8, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 252/2005, per il conferimento del TFR tacito".

I fondi pensione negoziali territoriali dovranno quindi entro  giugno 2018, apportare le modifiche statutarie necessarie per poter accogliere i predetti  “contributi aggiuntivi” .

I fondi pensione negoziali di categoria provvederanno, a seguito di apposita richiesta da parte del fondo pensione negoziale territoriale interessato, ad effettuare entro il 30 giugno 2018 il ricongiungimento a favore di coloro che entro tale data già si siano venuti a trovare nella situazione sopra descritta, definendo per tempo le procedure per garantire la suddetta portabilità  della posizione. La richiesta trasmessa da parte del fondo pensione negoziale territoriale conterrà l’indicazione dei soggetti interessati, certificandone l’adesione al fondo medesimo.

Il diritto al ricongiungimento automatico, a carico del fondo pensione negoziale di  categoria, vale comunque a regime e, quindi, anche per il futuro.

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