Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 2 del 16 febbraio 2018, in materia di validazione di diffide accertative per crediti patrimoniali nei casi di accordi di ristrutturazione del debito conseguenti a procedura da sovrindebitamento.
L'interpello risponde ad un quesito posto da A.N.I.S.A. l'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 12 del d.lgs. n. 124/2004
Il Ministero del Lavoro dopo aver sentito l'ispettorato risponde che tale articolo di legge riconosce al provvedimento direttoriale degli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il potere di imprimere alla diffida accertativa, ai fini della corresponsione di crediti patrimoniali, il “valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo”. Ma , posto che il carattere di titolo esecutivo presuppone la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in caso di pendenza di una procedura da sovrindebitamento, non è possibile procedere a validazione di diffida accertativa nei confronti del debitore, per mancanza del requisito della esigibilità del credito. Sulla base di tali considerazioni la disciplina relativa alla procedura di sovrindebitamento, introdotta con la legge 27 gennaio 2012, n. 3, per i soggetti “non dichiarabili fallibili”, si ritiene assimilabile a quella relativa alle procedure fallimentari.
Il Ministero conclude che, riguardo il quesito posto dall'Associazione: " durante il periodo di inesigibilità dei crediti aventi titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione del decreto di omologa del piano di ristrutturazione del debito, non potranno essere adottati, da parte dei competenti uffici territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, provvedimenti di diffida accertativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004 nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura di sovrindebitamento. Tale inesigibilità, per espressa previsione normativa, è decorrente dalla pubblicazione stessa del decreto fino alla data indicata nell'accordo omologato".