Nella circolare n. 34 del 23.2.2018 l'Inps fornisce le istruzioni applicative sull' APE sociale , in particolare sulle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2018.
Il documento dell'Istituto di previdenza si occupa in particolare di:
2. Nuove condizioni per la categoria dei disoccupati
3. Nuove condizioni per la categoria di coloro che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave
4. Nuove condizioni per la categoria dei lavoratori c.d. gravosi
4.1 Inclusione di nuove attività c.d. gravose
4.2 Lavoratori dipendenti nel settore agricolo e della zootecnia. Criteri per l’individuazione dei 6 o 7 anni di attività gravosa
4.3 Disapplicazione della voce di tariffa INAIL
5. Riduzione del requisito contributivo mimino per l’accesso all’APE sociale per le donne con figli
6. Nuovi termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale per i soggetti che maturano i requisiti nel 2018. Nuovi termini per l’istruttoria delle domande
6.1 Particolare decorrenza del trattamento per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni come disciplinate dalla legge di bilancio 2018 e presentato domanda di verifica delle condizioni e domanda di accesso al beneficio
7. APE sociale e disposizioni in materia di non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita (in particolare per i lavoratori dipendenti che svolgano le professioni di cui all’allegato B da almeno sette anni negli ultimi 10 e che hanno ottenuto l’APE sociale come categoria lettera d)
8. Nuovi limiti annuali di spesa. Istituzione del Fondo APE sociale
9. Profili gestionali della prestazione
9.1 Prestazioni previdenziali/assistenziali erogate indebitamente dall’Inps
9.2 Pignoramenti presso terzi
9.3 Cessione quinto
9.4 Traslazione trattenute stipendiali.
In particolare si segnalano le novità della presentazione delle domande per chi matura i requisiti anagrafici nel 201,8 la circolare precisa che : "i soggetti che verranno a trovarsi nel corso dell'anno 2018 nelle condizioni di accesso all’APE sociale presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo del 2018 ovvero,in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018.
Le domande presentate oltre i rispettivi termini di scadenza del 31 marzo oppure del 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018, sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.
Le comunicazioni dell'INPS sull'esito della verifica delle condizioni saranno effettuate rispettivamente:
- entro il 30 giugno 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2018;
- entro il 15 ottobre 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2018;
- entro il 31 dicembre del 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre 15 luglio ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
Sulle modalità di presentazione della domanda, alla documentazione da allegare e ai criteri di monitoraggio si rinvia alla circolare n. 100 del 2017 ed alle FAQ pubblicate sul sito istituzionale il 25.08.2017.
Inoltre, solo per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano già nelle condizioni per accedere al beneficio, come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, il trattamento avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018."