Pubblicata dall'INPS la circolare n. 33 2018 di istruzioni sulla disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori precoci con 41 anni di contributi, dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018
L'istituto chiarisce che a partire dal 1° gennaio 2018, sono state introdotte le modifiche all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che riguardano in particolare:
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l’accesso al beneficio del pensionamento anticipato con riferimento all’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave che ora riguarda anche i familiari di secondo grado, nel caso i familiari di primo grado siano deceduti o abbiano compiuto i settanta anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti;
- l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività c.d. gravose, ampliato a chi li ha svolti per 7 anni negli ultimi dieci o 6 negli ultimi sette ( si deve trattare di periodi coperti da conribuzione versata o figurativa in costanza di lavoro)
- Inoltre sono state nuove attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo , attività che danno diritto ad accedere all'agevolazione. Si tratt nello specifico di
-operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
- infine non è piu richiesto, per rientrare nel pensionamento anticipato riservato ai lavoratori precoci, di avere svolto attività per le quali si applicano voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.
La circolare specifica inoltre per i lavoratori precoci che intendano usufruire del requisito agevolato dei 41 anni di contributi resta confermato il meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.