L'Inps ha emanato un nuovo messaggio ( n. 737-2018) in materia di anticipo pensionistico APE , riferito in particolare alla presentazione della domanda , successivamente alla certificazione dei requisiti.
Nella circolare di istruzioni 28-2018 è stato precisato che i “soggetti in possesso della certificazione del diritto all’APE possono presentare la domanda di APE all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello.” I finanziatori e le imprese assicurative vanno scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro stipulati tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie.
Gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici devono dunque comunicare al piu presto per iscritto all’Inps la propria adesione ai rispettivi accordi quadro, mediante un apposito modulo allegato all’accordo stesso. Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale pensioni dell’Inps, [email protected], indicando nell’oggetto:
“Adesione Istituto finanziatore anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) per le banche oppure
“Adesione Impresa assicuratrice anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)” per le imprese assicuratrici.
L’Inps si impegna a rendere operativa l’adesione entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
E' previsto anche che gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici possano recedere dall’accordo quadro, nel qual caso devono comunicarlo all’INPS e per conoscenza all’ABI o all'ANIA. Tale recesso non produce effetti sulle operazioni di finanziamento perfezionate prima della sua data di efficacia .
La comunicazione di recesso deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale pensioni dell’Inps, [email protected], indicando nell’oggetto “Recesso Istituto finanziatore anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)” oppure “Recesso impresa assicuratrice anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)”
Le comunicazioni di recesso pervenute all’INPS entro il giorno 15 del mese, hanno effetto a partire dal primo giorno del mese successivo; quelle pervenute all’INPS dopo il giorno 15 del mese hanno effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione.