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CONTRATTI DI LAVORO: NUOVE INDICAZIONI ISPETTIVE

1 minuto, Redazione , 29/01/2018

Contratti di lavoro: nuove indicazioni ispettive

Contratti collettivi: le raccomandazioni dell'Ispettorato in materia di applicazione e integrazione con altre discipline Circolari 2 e 3 INL del 25.1.2018

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L'ispettorato del lavoro ha emanato due importanti circolari  riguardanti , con la n. 2 le novità introdotte in materia di lavoro dalla legge di stabilità 2018,  e nella Circolare n. 3 alcune  indicazioni sulla valutazione  della validita dei  contratti collettivi applicati dai datori di lavoro.

In particolare la circolare n. 3   ricorda che  l’ordinamento legislativo  riserva l’applicazione di determinate  discipline  ai casi di sottoscrizione  di contratti collettivi dotati del requisito della  maggiore rappresentatività in termini comparativi. L'ispettorato raccomanda dunque che nell'attività di vigilanza  vada considerato che :

  • in materia contratti di prossimità; eventuali contratti  sottoscritti da soggetti non “abilitati” non possono evidentemente produrre effetti derogatori “alle disposizioni di legge (…) ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”. Ne consegue che il personale ispettivo, in sede di accertamento, dovrà considerare come  del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.);

  •  il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a  livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal  CCNL applicato ai fini retributivi, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 unitamente  all’art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995.


Un ulteriore elemento di particolare rilievo  è la facoltà, rimessa esclusivamente alla  contrattazione collettiva di “integrare” la disciplina normativa di numerosi istituti.
In proposito l'ispettorato ricorda che  il Jobs act ha stabilito  gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia.  Ciò può avvenire ad esempio in relazione al contratto di lavoro  intermittente, al contratto a tempo determinato o a quello di apprendistato.

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