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TARI 2017:PUBBLICATA LA CIRCOLARE MEF CON I CHIARIMENTI. ESEMPI DI CALCOLO

3 minuti, Redazione , 22/11/2017

TARI 2017:pubblicata la Circolare MEF con i chiarimenti. Esempi di calcolo

Pubblicata ieri del Ministero dell'Economia e delle Finanze la Circolare MEF con i chiarimenti sull'applicazione della tassa sui rifiuti sulla parte variabile delle pertinenze

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il MEF con la Circolare 1/2017 del 20 novembre 2017 ha fornito chiarimenti sul calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche. In particolare è stato chiesto al MEF se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché i Comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.

In ordine alla determinazione della TARI il D.P.R. 158/95 dispone che la stessa è composta

  • da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare,
  • da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, è previsto che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento. 
  • ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Come chiarito nel documento MEF la locuzione di "utenza domestica" deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze.

Pertanto

  • la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa,
  • la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo.

La circolare MEF porta anche un esempio, di seguito riportato:

Si pensi, ad esempio, al caso di due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abitazione. Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l’errato procedimento di calcolo della tassa sopra descritto condurrebbe al seguente risultato. 

Primo Nucleo familiare
Mq abitazione Parte fissa Parte variabile TARI Totale
100 mq 100 x 1.10= 110 euro 163.27 euro 110+163,27= € 273,27

Secondo Nucleo familiare
Mq Parte fissa Parte variabile Totale
80 mq 80 x 1.10= 88 euro 163.27 euro 88+163,27= € 251,27
Cantina pertinenziale
Mq Parte fissa Parte variabile Totale
20 mq 20 x € 1,10 = € 22 163.27 euro 22+163,27=€ 185,27
  TARI Totale = € 436,54

Come appare evidente dall’esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza.
Si deve ribadire che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logicogiuridico. Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui all’esempio che precede è la seguente:

Secondo Nucleo familiare
Abitazione e cantina pertinenziale
Mq  Parte fissa Parte variabile TARI Totale
80+20=100 mq 100 x € 1,10= € 110 163.27 euro 110+163,27= € 273,27

Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo. 

Allegato

Circolare del MEF del 20.11.2017 n. 1 - chiarimenti TARI

Tag: NUOVA IMU 2022 NUOVA IMU 2022

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