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BUONI PASTO: DAL 9 SETTEMBRE IL NUOVO UTILIZZO

2 minuti, Redazione , 07/09/2017

Buoni pasto: dal 9 settembre il nuovo utilizzo

Dove, come e chi puo utilizzare i buoni pasto ,a partire dal 9 settembre 2017 dopo il decreto n. 122 2017

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Il prossimo 9 settembre entra in vigore il  Decreto n. 122 2017   del Ministero dello Sviluppo Economico sui Buoni pasto, che ha introdotto alcune novità in materia. La principale è la possibilità di utilizzare per la spesa al supermercato un massimo di 8 buoni, procedura già ampiamnete utilizzta ma ufficialmente finora non permessa dalla normativa. 

In primo luogo il decreto chiarisce quali sono gli esercizi presso i quali possono essere utilizzati ovvero dove puo essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, e cioè:

  •     negli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ( BAR E  RISTORANTI) ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
  •     nelle mense aziendali;
  •     negli esercizi autorizzati alla vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica,(MERCATI E SUPERMERCATI)  dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
  •     nei locali di produzione  dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443( SPACCI AZIENDALI);
  •     la vendita al dettaglio e per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola;
  •    nelle  attività di Agriturismo;
  •     nelle attività di Ittiturismo;
  •     in  locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale  in cui si effettui la vendita al dettaglio di prodotti alimentari 

Attraverso l’art. 4 del Decreto vengono  elencate le principali caratteristiche dei buoni pasto che consentono al  lavoratore di ricevere un servizio sostitutivo della mensa, di importo pari al valore facciale del buono stesso.

Viene inoltre espressamente previsto che:

  • i buoni pasto sono utilizzati  da prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa pranzo;
  • possono essere utilizzati anche dai collaboratori 
  • non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro.

I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:
a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di utilizzo;
e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f) la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

Nei buoni pasto in forma elettronica l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando nella tessera magnetica (o altro supporto informatico),  di dati dell'utilizzo la data di ogni utilizzzo con il codice identificativo riconducibile al titolare stesso.(in sostanza ad esempio inserendo ad ogni utilizzo il codice del ristoratore e il PIN segreto del cliente)

Trovi qui il testo del decreto  MISE n. 122 2017

Per approfondire vedi anche Disciplina fiscale buoni pasto

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