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ROTTAMAZIONE: ECCO COSA SUCCEDE A CHI NON HA PAGATO ENTRO IL 31 LUGLIO

2 minuti, Redazione , 07/08/2017

Rottamazione: ecco cosa succede a chi non ha pagato entro il 31 luglio

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate della rottamazione delle cartelle esattoriali: gli effetti.

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I contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (cd. rottamazione) e che il 31 luglio non hanno pagato in tutto o in parte la prima o unica rata della “rottamazione” subiranno conseguenze diverse. Con un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito i primi chiarimenti.

1. Se l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunicato l’accoglimento della domanda di Definizione agevolata, a seguito del pagamento della prima o unica rata

  • sono revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti riferiti a cartelle/avvisi oggetto di Definizione agevolata;
  • può essere richiesta (analogamente a quanto previsto per le istanze di rateizzazione), compilando l’apposito modulo, la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, a patto che il debito oggetto del fermo sia totalmente inserito nella Definizione agevolata.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata

  • la Definizione agevolata non produce effetti e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
  • non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
  • possono essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In tal caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rate successive alla prima

  • si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
  • è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
  • i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.

2. Se l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunicato il rigetto della domanda di Definizione agevolata

  • in assenza di piani di dilazione, è possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione;
  • in presenza di piani di dilazione decaduti, è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute;
  • in presenza di piani di dilazione non decaduti, è possibile proseguire con la precedente rateizzazione. 

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Tag: PACE FISCALE 2023 PACE FISCALE 2023 ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

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Commenti

Mosem - 13/08/2017

Si segnala l'omissione con l'apposito modulo presente sul sito aggiornato e, l'ufficio procederà entro la scadenza del 30.9.17 alla riemissione dei rav mancanti. Ovvio deve essere stata pagata la prima rata. Tale segnalazione può essere effettuata anche tramite pec.

Anna Condo' - 10/08/2017

Che cosa succede se Equitalia ha omesso l'inserimento nel piano di rottamazione l'inserimento di cartelle esattoriali scadute, il cui inserimento era stato richiesto dal contribuente e segnalato successivamenhte alla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza con pagamento in unica rata non pagata entro il 312/07/2017.

anna maria - 07/08/2017

Se la prima rata è stata pagata con 5 giorni di ritardo che succede????

Rox - 07/08/2017

E se il mancato pagamento è dovuto al fatto che l'agente della riscossione non ha inviato l'accoglimento dell'istanza e i RAV entro il 31 luglio?

[email protected] - 22/09/2017

Successivamente all'adesione della rottamazione, non mi è, affatto, mai pervenuta l'adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate(ex Soc:. EQUITRALIA)- COME E COSA FARE nell'ATTESA? Ringrazio della qualificata risposta e dell'eventuale PARERE, che prenderò in ASSOLUTA considerazione!!! CON LE PIU' VIVE CORDIALITA', RINGRAZIO! Da Claudio PAGLIARI-

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