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EQUO COMPENSO PROFESSIONISTI, DDL IN COMMISSIONE

2 minuti, Redazione , 11/07/2017

Equo compenso professionisti, ddl in Commissione

In Commissione Lavoro al Senato il disegno di legge Sacconi, in materia di equo compenso per le prestazioni effettuate da professionisti iscritti a un ordine

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E' stato presentato in Commissione Lavoro al Senato il disegno di legge  proposto dal senatore Sacconi,  in materia di equo compenso per le prestazioni effettuate da professionisti iscritti a un ordine. Si tratta del ddl n. 2858 "Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate"   e intende mettere uno stop  alla deregolazione tariffaria  per garantire la qualita delle prestazioni,  tutelando i clienti oltre che i professionisti, in particolare i piu giovani, in un momento di grande concorrenza,  nel rapporto con i committenti. Cosi ha affermato il senatore Stefano Parisi, che figura tra i firmatari.

Il disegno di legge  stabilisce all'articolo 1 le finalità del provvedimento e, al secondo comma, stabilisce che per compenso equo si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale.

All'articolo 2  per la misura dell'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie del rapporto, fa  riferimento ai parametri vigenti ma ora limitati nell'impiego al contenzioso. Si tratta di norme definite dal Ministro vigilante che non possono essere qualificate come intese restrittive della concorrenza secondo il consolidato insegnamento della Corte di giustizia ribadito anche di recente. Il comma 2 stabilisce una presunzione in base alla quale, salva prova contraria, il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti si deve ritenere iniquo. Ne deriva la nullità relativa delle clausole contrattuali difformi, in quanto può essere fatta valere solo dal professionista, considerato quale parte debole del contratto. 
L'articolo 3 stabilisce il giorno a partire dal quale decorre il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale nel caso del non corretto esercizio della prestazione individuandolo nel giorno del compimento della stessa da parte del professionista iscritto all'ordine o collegio professionale.
L'articolo 4 constata che dal  disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

 Il presidente Sacconi  afferma  che “la proposta consente di rendere nulle le clausole contrattuali che collocano la remunerazione al di sotto dei parametri minimi vigenti per orientare il magistrato nella soluzione del contenzioso. Durante l’iter di esame cercheremo soluzioni per garantire a tutti i lavoratori autonomi livelli minimi inderogabili della remunerazione”, ha aggiunto.

L'Associazione degli Enti previdenziali privati e privatizzati ADEPP  ha  espresso apprezzamento per l’iniziativa, sia per l’introduzione di un giusto compenso per i liberi professionisti sia per la norma sulla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilita’ professionale” che viene individuata nel giorno in cui si effettua la prestazione, in caso non venga fornita correttamente al cliente).

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