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ANTICIPO PENSIONE: IL LAVORO ALL'ESTERO NON VALE PER L'APE

1 minuto, Redazione , 21/06/2017

Anticipo pensione: il lavoro all'estero non vale per l'APE

Per l'anticipo pensionistico Ape e Precoci è valido il cumulo dei contributi delle diverse gestioni ma non i periodi di lavoro all'estero: chiarimenti della Fondazione Studi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro  ha pubblicato una nuova circolare di approfondimento sul DPCM 87 2017  appena entrato in vigore  riguardante l'anticipo pensionistico con Ape sociale e Beneficio per i lavoratori precoci . Dall'analisi emerge  la specificazione che  il requisito contributivo per l'accesso:

  • 30 o 36  anni per l'uscita anticipata con Ape sociale e
  • quota 41 per i lavoratori "precoci " che hanno iniziato a versare contributi prima dei 19 anni ,  

si raggiunge con il cumulo di versamenti  al Fondo Pensione Lavoratore Dipendenti o alle sue forme sostitutive ed esclusive (Ipost, ex Inpdap, Enpals, etc), inclusa la Gestione Separata.  Sono escluse solo le Casse professionali .

Un ulteriore precisazione  sottolinea  però che nel decreto mancano i riferimenti ai periodi contributivi all'estero : " Non si ritrova alcuna nota in riferimento ai periodi esteri di contribuzione; come chiarito dalla Circolare INPS n. 99/2017 (punto 2.1) in relazione ai periodi di lavoro svolti nella Comunità Europea- non vi sono i presupposti per applicare l’art. 6 del Reg. n. 883/2004 in materia di totalizzazione estera in quanto l’Ape sociale non appare rientrare nell’àmbito di legittimità dell’art. 3, non consentendo così di considerare ai fini del diritto alla prestazione anche gli anni lavorati all’estero e coperti da contribuzione locale. Lo stesso ragionamento sarà applicabile ai paesi con cui l’Italia ha stretto accordi internazionali in materia di sicurezza sociale viste le peculiarità dello  strumento dell’Ape Sociale."

Il documento fornisce una ampia e dettagliata analisi del decreto attuativo con esempi di calcolo dell'indennità  assicurata ai richiedenti l'APE sociale.

Il beneficio  è già stato richiesto nei primi giorni di apertura dei termini delle domande da circa 10mila lavoratori. Il Governo ha stimato per il 2017 una platea di beneficiari di 60 mila lavoratori. 

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Michele - 07/08/2017

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 Giugno 2017 (CGUE C-449/16) smentisce i contenuti di questo articolo. In sostanza la Corte Europea sancisce che non spetta all'INPS, e nemmeno al Governo Italiano, stabilire quali prestazioni son da includere tra i settori di sicurezza sociale di cui all'Art. 3, par. 1, del Regolamento CE 883/2004.

Michele - 07/08/2017

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21 Giugno 2017 (CGUE C-449/16) smentisce i contenuti di questo articolo. In sostanza la Corte Europea sancisce che non spetta all'INPS, e nemmeno al Governo Italiano, stabilire quali prestazioni son da includere tra i settori di sicurezza sociale di cui all'Art. 3, par. 1, del Regolamento CE 883/2004.

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