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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2017: ULTERIORI CHIARIMENTI DI EQUITALIA

6 minuti, Redazione , 22/03/2017

Rottamazione cartelle esattoriali 2017: ulteriori chiarimenti di Equitalia

Pubblicata la terza parte dei chiarimenti forniti da Equitalia all'ODCEC di Roma sulla rottamazione delle cartelle esattoriali

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Perdita beneficio rateazione precedente, rottamazione di carichi con rateazione in corso, pignoramento presso terzi e rottamazione carichi coobligati. Sono questi i chiarimenti pubblicati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma che ha stretto con Equitalia una collaborazione sul tema della rottamazione delle cartelle esattoriali. I chiarimenti pubblicati, rappresentano la terza parte dei chiarimenti offerti dall'agente della riscossione.

Di seguito il testo integrale delle domande e delle risposte fornite:

Quesito n. 1 (Perdita beneficio precedente rateazione)
Il contribuente che ha richiesto l'adesione alla rottamazione decide di non aderire e non pagare la prima rata di luglio 2017, può riprendere la precedente rateazione concessa in precedenza anche se ha smesso di pagare le rate a dicembre 2016 come disposto da decreto?
Risposta: In caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce alcunm effetto. Relativamente ai carichi oggetto della richiesta di definizione: potranno essere ripresi i pagamenti delle rate di eventuali piani di dilazione in essere alla data del 24/10/2016 (e al corrente con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il 31/12/2016).

Quesito n. 2 (Rottamazione dei carichi con rateazione in corso)
Come noto il procedimento amministrativo introdotto dalla legge prevede che Equitalia comunichi ai contribuenti che hanno presentato istanza di definizione agevolata l’accoglimento (o il rigetto) della stessa entro il 31 maggio 2017. A tal proposito può accadere che per alcune rateazioni in corso il contribuente possa essere (inconsapevolmente) decaduto, successivamente al 24.10.2016 e prima della presentazione dell’istanza, senza che ne abbia formale comunicazione da parte di Equitalia. Tale situazione comporta il rigetto della stessa con la conseguente definitiva impossibilità di adesione alla definizione agevolata (per quelle partite oggetto di rateazione decaduta). Si chiede quindi di sapere se, in tali casi, la procedura da seguire (necessariamente entro il 31.3.2017) possa essere la seguente:
1. Invio ad Equitalia di un espressa rinuncia all’istanza di definizione agevolata già inoltrata;
2. Richiesta di riammissione alla rateazione con pagamento di tutte le rate scadute;
3. Ripresentazione dell’istanza di definizione agevolata.
Risposta: Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore  del D.L. 193 del 2016 (24 ottobre 2016) a condizione che risultino pagate le rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016. Il pagamento di tali rate può essere
effettuato entro il 31 marzo 2017 versando in tal caso gli interessi di mora sulle rate versate in ritardo. Pertanto, nei casi sopra menzionati, il contribuente può essere riammesso al piano di dilazione, pagando le rate scadute del piano decaduto e successivamente, entro la data del 31 marzo 2017, presentare dichiarazione di adesione. Si precisa che non è prevista comunicazione nei casi di decadenza dal diritto alla mrateazione.

Quesito n. 3 (La rottamazione dei carichi in caso di coobbligati solidali)
Esistono carichi pendenti riferibili a due distinte cartelle di pagamento emesse nei confronti dei coobbligati solidali a fronte del medesimo avviso di accertamento notificato, sia al cedente che al cessionario di un bene immobile, per maggiori imposte di registro, ipocatastali e relative sanzioni. Si chiede di sapere quali effetti produca, in capo al coobbligato che non abbia presentato l’istanza di definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L.193/2016, l’avvenuta presentazione dell’istanza, con relativa definizione del carico pendente, da parte dell’altro coobbligato. Trattandosi della medesima pretesa impositiva, pur in presenza di partite distinte, l’adempimento da parte di uno dei coobbligati solidali dovrebbe determinare la liberazione del debito a titolo di imposta e relative sanzioni (non più dovute), anche per l’altro coobbligato.
Ove così non fosse, dovendosi escludere che, a fronte dell’unica pretesa impositiva, per conseguire l’abbuono delle sanzioni ed interessi moratori si debba effettuare il pagamento dell’imposta risultante dal rispettivo carico da parte di ciascun coobbligato solidale con conseguenti effetti duplicativi, sarebbe ipotizzabile la presentazione di un’unica istanza che faccia riferimento alle due distinte cartelle notificate? In caso affermativo e nel caso si richiedesse un pagamento rateale delle somme dovute in seguito alla definizione il piano che verrà emesso potrà essere intestato ad entrambi i coobbligati?

Risposta: In caso di coobbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione da parte di uno solo dei coobbligati, la definizione ha effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione, gli effetti di interruzione della attività esecutive e cautelari previsti dal comma 5 dell’art. 6 del DL n. 193/2016 si devono produrre in capo a tutti i coobbligati.

Quesito n. 4 (Pignoramento Presso Terzi)
Come chiarito da Equitalia, il divieto di avvio di nuove azioni esecutive e di prosecuzione di quelle in essere, di cui all’articolo 6 comma 5 del DL 193/2016, opera con riguardo alle procedure che, alla data di presentazione dell’istanza di definizione, non si trovino in uno stato avanzato. Si chiede di conoscere il mmomento dal quale le procedure di recupero debbano considerarsi in uno stato avanzato, con riguardo alle nseguenti fattispecie:
- Pignoramento presso la Pubblica Amministrazione (articolo 48-bis del DPR 602/1973);
- Pignoramento delle quote stipendiali e di fitti e pigioni;
- Pignoramento del conto corrente bancario.
Si chiede inoltre di voler chiarire, con riguardo alle procedure che si trovino in uno stato avanzato e distintamente per ciascuna delle suddette fattispecie, le modalità di imputazione e di attribuzione delle somme versate dal terzo, con particolare riferimento alle sanzioni. Al riguardo, si chiede inoltre di specificare la modalità di imputazione sia nel caso in cui le somme pignorate siano eccedenti rispetto alle somme dovute a seguito dell’adesione, sia nel caso in cui le somme pignorate siano di importo inferiore rispetto alle somme dovute a seguito dell’adesione. Si chiede infine di specificare, nei casi in cui al momento di presentazione dell’istanza le azioni non si trovino in uno stato avanzato, ed operi quindi il divieto di prosecuzione di cui all’articolo 6 comma 5 del DL 193/2016, se e con quali modalità Equitalia comunica al terzo pignorato la sospensione dell’esecuzione.

Risposta: Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive (Ivi inclusi pertanto eventuali pignoramenti ex art. 72- bis ancora da notificare derivanti da procedure ex art. 28 ter o ex art. 48 bis. ) e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale. E cioè, che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Rientrano nelle azioni esecutive “in fase avanzata” anche: i pignoramenti ex art. 72-bis relativi a procedure ex art. 48-bis o 28-ter, già notificati alla data di presentazione della dichiarazione di adesione; pignoramenti ex art. 72 e 72-bis relativi a stipendi/salari, fitti e pigioni già notificati per i quali erano già in corso versamenti periodici dal terzo pignorato. Per pignoramenti ex art. 72-bis “già notificati” sono da intendersi quelli il cui ordine di pagamento è già stato notificato sia al terzo pignorato che al debitore. Non rientrano invece tra le azioni esecutive per le quali, a fronte della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, sono inibite l’avvio o la prosecuzione, la proposizione di interventi in procedure immobiliari nel caso in cui l’immobile oggetto di esecuzione promossa da terzi sia gravata da ipoteca iscritta dal medesimo Agente o le azioni di tipo conservativo; per entrambi tale azioni, la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata non ne inibisce l’avvio e quelle in essere proseguono.

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Commenti

Federico - 13/04/2017

Buonasera, se io ad oggi ho una ipoteca immobiliare da parte di equitalia, rottamando le cartelle relative all'ipoteca stessa (riscattandola in ultima rata) successivamente equitalia (o chi per loro) potrà riemettere ipoteca immobiliare per eventuali altre cartelle ?? grazie in anticipo - Federico

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