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CONTRATTO AGIDAE TABELLE RETRIBUTIVE IN VIGORE DAL 1.1.2017

3 minuti, Redazione , 15/02/2017

Contratto AGIDAE tabelle retributive in vigore dal 1.1.2017

Le nuove tabelle retributive del CCNL del 21.12.2016 approvato dai lavoratori degli istituti aderenti ad AGIDAE Novita per contratti a termine e assitenza integrativa

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Le assemblee dei lavoratori  delle istituzioni socio assitenziali aderenti ad AGIDAE hanno approvato l’ipotesi di accordo firmata lo scorso  21/12/2016   Il testo dell'accordo è quindi  applicabile  dal 01/01/2017 al 31/12/2019.

Tra le novità  previste dal contratto si segnalano:

APPRENDISTATO

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni nella misura massima del 30% del personale dipendente compreso quello assunto a tempo determinato.
La durata minima del contratto di apprendistato è pari a 6 mesi. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
– Cat. A2: 6 mesi
– Cat. A3: 12 mesi
– Cat. B2: 24 mesi
– Cat. C1: 24 mesi
– Cat. C2: 24 mesi
– Cat. D: 36 mesi

I livelli di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato saranno i seguenti:
– 80% della retribuzione, per la prima metà del periodo di apprendistato;
– 90% della retribuzione, per la seconda metà del periodo di apprendistato.

CONTRATTI A  TERMINE

E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensivo di eventuali proroghe. Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 5, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
E’ consentita la stipula di un contratto a tempo determinato in aggiunta ad un sussistente contratto a tempo indeterminato, sia per ragioni di carattere sostitutivo, che per ragioni di carattere organizzativo e produttivo.
Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 5 volte nell’arco dei complessivi trentasei mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato.
Concorrono al raggiungimento dei 36 mesi anche i periodi di lavoro prestati nell’Istituto in regime di somministrazione, calcolati nell’ultimo quinquennio.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun Datore di lavoro, è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori, i contratti di collaborazione, i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato. 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 
Le parti convengono di introdurre, in via sperimentale, per tutti i lavoratori, l’istituto dell’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI).
Per la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico del datore di lavoro, pari a 5,00 euro mensili per tredici mensilità.

Per l’avvio del nuovo sistema ASI, le parti si incontreranno entro il 30/4/2017 per rendere effettivo il servizio.

T.F.R.
In aggiunta ed in subordine, alle anticipazioni previste dalla Legge, si riconoscerà l’anticipo del T.F.R. anche per:

– la ristrutturazione della prima casa di abitazione;
– danneggiamento della propria abitazione a seguito di calamità naturali;
– spese pre-adottive in caso di adozioni internazionali.
– spese matrimonio del dipendente o figli;
– tasse universitarie per dipendente o figli, nell’ambito del regolare svolgimento del piano di studi.

INDENNITA PRESENZA NOTTURNA 

Esclusivamente alle figure educative operanti in Strutture socio-assistenziali per minori, al fine di garantire la continuità di presenza educante, può essere richiesta, previo accordo sottoscritto dalle parti, la presenza notturna per non più di 3 notti per settimana, assicurando un ambiente adeguato per il riposo. Per ogni notte di presenza sarà riconosciuta una indennità forfettaria lorda di € 35,00. Le ore di presenza notturna non saranno conteggiate come orario di lavoro.

COMPORTO

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, 

Le nuove tabelle retributive  con gli aumenti sono le seguenti :

CATEGORIE

PAGA CONGLOBATA DAL 1/1/2017

PAGA CONGLOBATA DAL 1/1/2018

PAGA CONGLOBATA DAL 1/1/2019

A

1.000,00

1.012,80

1.032,07

A2

1.340,18

1.357,40

1.383,22

A3

1.383,54

1.401,31

1.427,98

B2

1.445,22

1.463,78

1.491,64

C1

1.494,55

1.513,75

1.542,55

C2

1.556,61

1.576,61

1.606,61

D

1.598,03

1.618,56

1.649,36

D1

1.685,10

1.706,75

1.739,23

E1

1.776,08

1.798,90

1.833,13

E2

1.883,04

1.907,24

1.943,53

F1

1.991,04

2.016,63

2.055,00

F2

2.098,00

2.124,95

2.165,39

Gli aumenti decorrenti dal mese di gennaio andranno erogati entro il corrente mese di febbraio.

debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione.

TUTTI GLI ACCORDI E I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO aggiornati sono a tua disposizione nella Banca dati della  Circolare settimanale del lavoro , a cura dell'avv. R. Staiano. Guarda l'indice della Normativa contrattuale !

 

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