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BONUS ELETTRICO:LE NUOVE MISURE PER I CLIENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

1 minuto, Redazione , 02/01/2017

Bonus elettrico:le nuove misure per i clienti in condizioni di disagio economico

Aumentata al 30% la riduzione media della bolletta annua ottenibile con il bonus, incrementato a 8.107,5 euro il tetto ISEE accedere al bonus e domanda in via telematica.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina del bonus elettrico, in particolare alla misura prevista dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 concernente lo sconto in bolletta per i clienti in condizioni di disagio economico.

La nuova disciplina, in attuazione del decreto legislativo n. 102/2014, ha l’obiettivo di migliorare l’efficacia della misura, compensando possibili effetti negativi derivanti dalla riforma tariffaria per i clienti domestici avviata nel 2016, e di semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni.  In particolare, viene aumentata dal 20% al 30% la riduzione media della bolletta annua ottenibile con il bonus, è incrementato da 7.500 euro a 8.107,5 euro il tetto ISEE per avere accesso alle agevolazioni ed è prevista la possibilità della domanda in via telematica.

Ecco i punti centrali del decreto, allegato a questo articolo.

  1. dal 1° gennaio 2017, il valore della compensazione di spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti economicamente svantaggiati è rideterminato  in misura tale da conseguire una riduzione di spesa dell'utente medio, al lordo delle imposte, dell’ordine del 30%.
  2. La richiesta di accesso alla compensazione è riferita ad una sola fornitura di energia elettrica ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti ISEE di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007. La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica con le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in accordo con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
  3. Con decorrenza 1° gennaio 2017 il valore ISEE di cui all’articolo 2 comma 4 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 è aggiornato e posto pari a 8.107,5 euro. Successivamente, con cadenza triennale l’Autorità aggiorna il valore ISEE, arrotondato al primo decimale, sulla base del valore medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento.
  4. L 'Autorità, con cadenza annuale, effettua il monitoraggio della misura di cui al presente decreto e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico, al fine dell'adozione di eventuali disposizioni modificative e integrative.

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Allegato

Decreto Ministeriale 29.12.2016- bonus elettrico

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI

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