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AVVISO NON IMPUGNATO: NON È POSSIBILE CHIEDERE IL RIMBORSO

1 minuto, Redazione , 27/09/2016

Avviso non impugnato: non è possibile chiedere il rimborso

Se il contribuente non impugna l'avviso di liquidazione e lo paga, si preclude la possibilità di chiedere il rimborso di quanto indebitamente pagato.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il rimborso del tributo versato indebitamento non può essere chiesto quando il pagamento sia stato preceduto da un provvedimento impositivo non contestato dal contribuente. Infatti, la Corte di Cassazione nella sentenza 17617 del 5 settembre 2016 ha ribadito il principio per cui l'omessa tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione notificato dall’ufficio determina la definitività della pretesa tributaria, con conseguente preclusione per il contribuente del diritto a chiedere il successivo rimborso dell’imposta ritenuta erroneamente versata in esecuzione dello stesso avviso.

La controversia

Il contenzioso si era sviluppato dall’impugnazione del silenzio- rifiuto dell’ufficio, su una richiesta di rimborso dell’imposta di registro proporzionale dell’1% versata da una società nel 1983 in relazione a una delibera di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale per perdite. Nel gennaio del 1984, la società aveva chiesto il rimborso dell’imposta versata sul presupposto di una errata applicazione della norma. In primo grado era stata riconosciuta soccombente la società, che proproneva appello e la Commissione tributaria di secondo grado lo accoglieva confermando la spettanza del rimborso.  In particolare nella sentenza di secondo gardo era respinta la tesi dell’Amministrazione finanziaria secondo cui la mancata impugnazione dell’originario avviso di liquidazione dell’imposta aveva determinato l’inapplicabilità delle disposizioni più favorevoli nel frattempo intervenute.


La sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Amministrazione finanziaria affermando che la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione lo rende “irretrattabile” e preclude la possibilità per il contribuente di far valere successivamente un’istanza di rimborso di “quanto asseritamente senza titolo versato” anche se effettuate nei termini per chiedere il rimborso in situazioni standard. In altre parole, la mancata impugnazione tempestiva dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ha fissato il rapporto tributario  in modo definitivo e non più contestabile.

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Commenti

marins - 06/10/2016

Poi parlano di riforme.... di equità tra cittadini e stato... sta nazione sarebbe da rifondare da sotto le fondamenta (non dalle fondamenta),.... ma ce la siamo voluta

Miky - 27/09/2016

In poche parole: i soldi che dai allo Stato sono buttati in un pozzo, non li vedi più. La domanda però è questa: molti liberi professionisti, nell'annosa incertezza della norma, per non rischiare sanzioni, versano l'IRAP e poi ne chiedono il rimborso. Se passa il concetto che paghi perchè ritieni di doverlo fare, lo Stato incamera indebitamente una tassa e poi non la restituisce senza più porsi il problema se fosse dovuta oppure no. I contribuenti molte volte pagano per non soccombere sotto il peso di sanzioni e interessi di mora che raggiungono cifre astronomiche, pensando di trovarsi di fronte ad un "galantuomo"; invece, con questa sentenza, scopriamo che non abbiamo via d'uscita, o paghiamo e zitti, oppure non paghiamo, facciamo ricorso e, se lo perdiamo, siamo rovinati. Questo è il risultato di una normativa fiscale iniqua e farraginosa che alla fine è solo a scapito dei cittadini.

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