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POLIZZE VITA: COME DETERMINARE IMPONIBILE E IMPOSTA

1 minuto, Redazione , 05/04/2016

Polizze vita: come determinare imponibile e imposta

Una circolare delle Entrate illustra come calcolare il reddito da tassare nell’ipotesi di assicurazioni “miste”, caratterizzate dalla presenza anche di una componente finanziaria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la circolare n. 8/E del 1° aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione della disciplina introdotta dalla Stabilità 2015 (legge 190/2014), che ha modificato il regime fiscale delle somme percepite, in caso di morte, dai beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita. In particolare, ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’esenzione Irpef non è più totale, ma riguarda la sola copertura del “rischio demografico”, cioè la differenza tra durata della vita di una persona e durata media della vita della popolazione. In pratica, restano totalmente esenti le sole assicurazioni “temporanee caso morte”, quelle in cui la copertura del rischio demografico è pari al 100%.

Invece, nel caso di assicurazioni miste, caratterizzate dalla presenza anche di una componente finanziaria, solo il capitale per il rischio demografico continua a rimanere esente da Irpef; per la quota restante, invece, i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono redditi di capitali per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.

Il documento di prassi spiega con alcuni esempi come calcolare l’imponibile e l’imposta.

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