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CANONE RAI, PRONTO IL MODELLO PER AUTOCERTIFICARE DI NON POSSEDERE UN APPARECCHIO TV

1 minuto, Redazione , 25/03/2016

Canone Rai, pronto il modello per autocertificare di non possedere un apparecchio tv

Per il 2016, l'autocertificazione di non possedere un apparecchio tv va presentata entro il 30 aprile 2016

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Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, sono stati definiti modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva con cui i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare di non possedere un apparecchio televisivo e, quindi, evitare di pagare il canone RAI. La Legge di stabilità 2016 ha introdotto, infatti, la presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui il soggetto risiede anagraficamente.

Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che, se non veritiera, comporta delle sanzioni anche penali.

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web, che sarà resa disponibile a partire dal prossimo 4 aprile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016 se viene presentata tramite raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016. La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. La dichiarazione presentata dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

Tag: CANONE RAI IN BOLLETTA: OK VIA IL BONUS ROTTAMAZIONE TV CANONE RAI IN BOLLETTA: OK VIA IL BONUS ROTTAMAZIONE TV

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Commenti

Gian Luca - 22/04/2016

Vorrei sapere se la presunzione che la fornitura elettrica abbinata alla residenza fa conseguire anche la presunzione che il canone sarebbe stato dovuto anche per le annualità pregresse e conseguentemente comportare l'addebito delle relative sanzioni.

Giuseppe - 26/03/2016

Vorrei sapere come la RAI potrà incamerare il canone nel caso in cui il pagamento delle bollette avviene tramite RID. Da sempre tutte le società, all'atto della sottoscrizione del contratto, chiedono la forma di pagamento. Nel caso particolare di pagamento tramite RID viene espresso l'autorizzazione al pagamento delle bollette direttamente sul contratto. Per cui, se la RAI vuole che il pagamento sia legato alla bolletta o fattura che dir si voglia, dovrebbe, come norma, chiedere l'autorizzazione all'utente. In caso contrario, non avendo l'autorizzazione, la RAI andrebbe incontro ad un abuso non avendo avuto l'autorizzazione al prelievo del canone direttamente dal conto corrente bancario. Gradirei un vs. parere su questo problema: non solo non vorrei, come per le imposte di consumo, cui viene applicata l'IVA,contraria a qualsiasi norma che impone di pagare l'IVA su altre imposte, vedi accise, che anche il canone fosse conglobato nell'intero importo pagando l'IVA sia sul consumo che sul canone.

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