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LEGGE DI STABILITÀ 2016: ESENZIONE IRAP ATTIVITÀ AGRICOLA

Legge di Stabilità 2016: esenzione IRAP attività agricola

Dal 2016 sono esclusi da IRAP coloro che esercitano un'attività agricola, comprese cooperative e loro consorzi

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La Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha disposto l'esclusione dall'ambito soggettivo Irap dei soggetti che esercitano un'attività agricola, ai sensi dell'art. 32 del TUIR, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (ossia, in generale dal 2016). L’esenzione IRAP è riconosciuta anche:

  • alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall’art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;
  • alle cooperative e loro consorzi di cui all’art. 10, DPR n. 601/73.

Resta ferma, invece, la soggezione ad Irap per le attività di agriturismo, allevamento e per le attività connesse rientranti all'art. 56-bis del TUIR, per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria.

Tag: AGRICOLTURA E PESCA 2023 AGRICOLTURA E PESCA 2023 DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP LEGGE DI BILANCIO 2024 LEGGE DI BILANCIO 2024

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