HOME

/

FISCO

/

CERTIFICAZIONE UNICA 2024

/

CERTIFICAZIONI UNICHE E 770 INSIEME VERSO LA PROROGA

2 minuti, Redazione , 26/07/2015

Certificazioni Uniche e 770 insieme verso la proroga

La proroga del 770 al 21 settembre annunciata in questi giorni si porta con se’ anche la proroga dell’invio delle certificazioni degli autonomi e agenti di commercio non interessati al modello 730

Ascolta la versione audio dell'articolo

Attenzione:questo articolo è riferito al 2015, per vedere la proroga del 770/2016 leggi: 770:firmato dal ministro il decreto con la proroga al 15 settembre

La possibilità di inviare le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi e degli agenti entro il termine di presentazione del modello 770 era stata prevista dalla Circ. n. 6/E del 19/2/2015 emanata in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco - Sole 24ore e Forum lavoro.
Riportiamo il testo integrale della risposta:
Trasmissione tardiva delle certificazioni uniche
Domanda
In caso di invio in ritardo all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo non occasionale, trova applicazione la sanzione amministrativa di 100,00 euro, dal momento che esse non saranno prese a base per la predisposizione della dichiarazione precompilata (modello 730)?
Risposta
L’articolo 2 del D.lgs. n. 175/2014 ha introdotto, all’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, il comma 6-quinquies, che prevede l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni di cui al comma 6-ter dello stesso articolo, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.
Lo stesso comma 6-quinquies dispone che, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di cento euro (in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del D.lgs. n. 472 del 1997, in tema di concorso e continuazione), tranne nell’ipotesi in cui la trasmissione della corretta certificazione venga effettuata entro i cinque giorni successivi a quello di scadenza.
Le certificazioni che devono essere trasmesse sono quelle di cui al citato comma 6-ter dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, relative alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, nonché sui redditi di lavoro autonomo, diversi e provvigioni.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015, è stato approvato il modello della “Certificazione Unica 2015” e relative istruzioni, con riferimento alle somme corrisposte nel 2014.
L’articolo 5, comma 4, del citato provvedimento direttoriale prevede che devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate anche le certificazioni uniche “…riguardanti le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175”.
Come già anticipato con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, nel primo anno l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni. Al fine di semplificare ulteriormente l’adempimento della trasmissione della Certificazione Unica, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Tag: CERTIFICAZIONE UNICA 2024 CERTIFICAZIONE UNICA 2024 770/2022: LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI 770/2022: LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CERTIFICAZIONE UNICA 2024 · 10/04/2024 Inps riapre i termini per fringe benefit e stock options 2023

Riapre la procedure per l'invio comunicazione dei datori di lavoro all'INPS relativa ai fringe benefits dei dipendenti cessati per pensionamento.

Inps riapre i termini per fringe benefit  e stock options 2023

Riapre la procedure per l'invio comunicazione dei datori di lavoro all'INPS relativa ai fringe benefits dei dipendenti cessati per pensionamento.

Certificazione Unica giornalisti autonomi 2024

Disponibili sul sito web dell’INPGI le certificazioni uniche (CU 2024) riferite alle prestazioni erogate dall’Istituto nel corso del 2023. I CAAF convenzionati

Certificazione Unica 2024: annullamento e sostituzione entro il 21 marzo

Come fare per annullamento o sostituzione della CU 2024 nei termini entro il 21 marzo. La compilazione del Frontespizio

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.