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IMU E TASI NON SI APPLICANO A CNR E ENEA

IMU e TASI non si applicano a Cnr e Enea

Cnr ed Enea soddisfano sia i requisiti soggettivi che i requisiti generali per essere esenti da IMU e TASI

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Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Risoluzione n. 7/E del 13 luglio 2015, ha fornito chiarimenti in merito all’esenzione Imu e Tasi per gli enti di ricerca, in particolare per il Cnr e l’Enea, ai quali in passato la Cassazione (sentenza 7037/2014) aveva negato l’esenzione Ici. L’esenzione Imu per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è stata prevista dall’articolo 2, comma 3 del D.L. n. 102/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2014. In qualche modo, la risoluzione va a integrare il Dm 200/2012, con il quale sono stati specificati i requisiti generali e di settore per tutte le attività elencante nell’articolo 7 del Dlgs 504/1992, specificando quando si intendono soddisfatti i requisiti previsti per accedere all’esenzione dell’Imu e della Tasi relativa ai fabbricati posseduti e utilizzati per l’attività di ricerca scientifica. . Sia il Cnr sia l’Enea sono organismi pubblici con finalità non commerciali e pertanto soddisfano il requisito soggettivo. Inoltre, svolgono le attività con modalità non commerciali e sono prive di scopo di lucro, per cui soddisfano anche i requisiti generali.

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