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DECRETO SEMPLIFICAZIONI, CIRCOLARE GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1 minuto, Redazione , 31/12/2014

Decreto semplificazioni, circolare guida dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 31/E del 30 dicembre 2014 chiarisce le novità introdotte dal decreto semplificazioni (d.l. 175/2014). La circolare è di 76 pagine, e può essere definita una sorta di vademecum al decreto semplificazioni fiscali

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Tra gli argomenti più importanti si ricorda l'abrogazione dell'obbligo di inviare all’Agenzia la comunicazione per chi effettua lavori di riqualificazione energetica degli edifici che proseguono per più anni d'imposta, e vuole usufruire della detrazione Irpef e Ires. E' stato definito un criterio più semplice per individuare quando spetta l'aliquota Iva agevolata per la prima casa, d'ora in avanti si farà esclusivo riferimento alla categoria catastale (dovrà trattarsi di abitazioni diverse da A/1, A/8, A/9) e non più alle caratteristiche definite con il decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969. Non è più necessaria la dichiarazione di successione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore che non supera i 100mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. A partire dal 1° gennaio 2015 gli interessi sui rimborsi richiesti dai contribuenti in conto fiscale scatteranno in automatico e saranno erogati contemporaneamente al rimborso. L’addizionale regionale all’Irpef sarà determinata in base a domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio 2014 (come già avviene per l'addizionale comunale), e non più al 31 dicembre, e tale disposizione avrà effetto già a partire dal periodo d'imposta 2014. Scompare la possibilità, per i Comuni, di variare l’aliquota per l’acconto dell'addizionale comunale con delibera pubblicata entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento: l’acconto 2015, quindi, andrà calcolato utilizzando la stessa aliquota del saldo 2014. Scompare l’obbligo di inviare la comunicazione per aderire ai regimi speciali come la Trasparenza fiscale e il Consolidato nazionale; l'opzione sarà effettuata direttamente in Unico. La comunicazione delle operazioni black list diventa annuale e il valore complessivo annuale delle operazioni da comunicare è elevato a 10mila euro. L'iscrizione al VIES è automatica con l'apertura della partita Iva o con il momento in cui si manifesta la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, ed è cancellato il periodo di attesa di 30 giorni previsto prima. L'invio delle lettere d'intento diventa telematico e il relativo software è già disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
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