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DUPLICATI PATENTI SENZA FATTURA, SE NON VIENE RICHIESTA DAL CLIENTE

Duplicati patenti senza fattura, se non viene richiesta dal cliente

I servizi resi da concessionari che hanno stipulato un contratto con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono ora effettuabili senza obbligo di emissione della fattura

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I servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e quelli di gestione e rendicontazione dei versamenti effettuati, dall’utenza, per pratiche riguardanti i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, cioè i servizi resi da concessionari che hanno stipulato un contratto con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono ora effettuabili senza obbligo di emissione della fattura. Tali operazioni sono, infatti, ora considerate caratterizzate da tali “uniformità, frequenza e importo limitato” da rendere gravosa l’osservanza dell’obbligo contabile. La fattura deve essere emessa solo se richiesta dal cliente e comunque entro e “non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”. A stabilire la novità è stato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 8 agosto 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 di sabato 30 agosto.

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA

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Commenti

Miky - 02/09/2014

E........al posto della fattura ? Uno scontrino fiscale ? Una ricevuta ? ................ Oppure mettono tutto dentro una cassettina (tipo offerte cena aziendale ) ?

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