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AGRICOLTURA, RIVALUTAZIONE TERRENI PENALIZZATA DAL DECRETO COMPETITIVITÀ

Agricoltura, rivalutazione terreni penalizzata dal Decreto competitività

Cambia la rivalutazione per i redditi dominicali e agrari, che passa, per la generalità dei contribuenti, al 30% nel 2015 e al 7% dal 2016, mentre per i coltivatori diretti e Iap sale al 10% nel 2015

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Il Decreto competitività (D.L. n. 91/2014) ha stabilito alcune novità per il settore agricolo. Tra queste, viene introdotta una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, di età inferiore a 35 anni. La detrazione massima è di 80 € per ciascun ettaro locato, e fino ad un massimo di 1.200 € all'anno. L'agevolazione scatta dal 2014 e non può essere considerata al fine della determinazione dell'acconto Irpef 2014. Inoltre, cambia la rivalutazione per i redditi dominicali e agrari, che passa, per la generalità dei contribuenti, al 30% nel 2015 e al 7% dal 2016, mentre per i coltivatori diretti e Iap passa al 10% nel 2015. Tale disposizione va considerata al fine del calcolo dell'acconto Irpef 2015-2016. Viene poi abrogata la disposizione di legge (art. 31 comma 1 del Tuir) che prevedeva la possibilità di determinare il reddito dominicale in via forfettaria nel caso di mancata coltivazione del terreno per un'intera annata agraria.

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Anna Eleonora Erario - 14/07/2014

L'art. 7, comma 1, del D.L. 91/2014 stabilisce che: "Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis ...., una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui.". In base a quanto stabilito dal successivo comma 2, tale detrazione Irpef si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014 (quindi, ha effetto a partire da UNICO 2015 da presentare il prossimo anno). L'acconto Irpef 2014 delle imposte sui redditi va calcolato senza tenere conto di questa detrazione. L'art. 7, comma 3, del D.L. n. 91/2014 abroga poi la disposizione di cui all'art. 31, comma 1, del TUIR, la quale stabiliva che: "Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli". In sostanza, viene abrogata la possibilità di determinare il reddito dominicale in via forfettaria nel caso di mancata coltivazione del terreno per un'intera annata agraria. Con riguardo, infine, ai coefficienti di rivalutazione per i redditi dominicali e agrari, il comma 4 stabilisce che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i coefficienti da considerare, in generale, sono i seguenti: • per il periodo d'imposta 2013: 15%; • per il periodo d'imposta 2014: 15%; • per il periodo d'imposta 2015: 30% (anziché 15%) • per il periodo d'imposta 2016: 7%. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, i coefficienti di rivalutazione da considerare per il calcolo delle imposte sui redditi sono i seguenti: • per il periodo d'imposta 2013: 5%; • per il periodo d'imposta 2014: 5%; • per il periodo d'imposta 2015: 10% (anziché 5%). Dei nuovi coefficienti di rivalutazione si deve tenere conto in sede di determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2015 e 2016. E' evidente che quanto sopra esposto è difficile da sintetizzare in una notizia di rassegna. Il nostro lavoro è quello di rendere più comprensibili le novità tributarie, ma a volte non è così semplice, come potete comprendere considerando la normativa italiana.

miky - 04/07/2014

Scusatemi, ma questo articolo è INCOMPRENSIBILE ! Capisco che si cerchi di essere concisi e riassuntivi, ma così è veramente troppo.

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