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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: VA VALUTATA L’EFFETTIVA GRAVITÀ DELLA CONDOTTA

Licenziamento disciplinare: va valutata l’effettiva gravità della condotta

Sentenza Corte di Cassazione sezione lavoro n. 16095 del 26 giugno 2013

La Cassazione civile, sez. lavoro, nella sentenza del  26 giugno 2013, n. 16095 ha precisato che in materia di licenziamento per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell'impugnativa della legittimità del licenziamento deve comunque verificare l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore. Nel caso di specie, la Cassazione ha considerato illegittimo il licenziamento, in considerazione del fatto che l'allontanamento mezz'ora prima della fine del turno del lavoratore-licenziamento era corrisposto l'arrivo di un collega mezz'ora prima dell'inizio del turno successivo, sì che il luogo non era rimasto privo di personale di vigilanza. Pertanto è corretta e logica la valutazione operata dal giudice secondo cui la brevità dell'assenza e la conseguente limitatezza del danno procurato non è proporzionato alla massima sanzione espulsiva, anche considerando l'elemento soggettivo del comportamento del dipendente convinto e sicuro della presenza imminente del proprio collega.

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