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IVA ALL’IMPORTAZIONE SE NOLEGGIO E USO DI UN BENE SVIZZERO IN ITALIA

Iva all’importazione se noleggio e uso di un bene svizzero in Italia

Un soggetto residente in Italia che utilizza un aeromobile intestato ad una società svizzera deve pagare l’IVA all’importazione, altrimenti scatta il reato di evasione

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La Corte di Cassazione, sezione penale, nella sentenza n. 1863 del 15 gennaio, si è espressa sul reato di evasione dell’Iva all’importazione sugli scambi commerciali tra Italia e Paesi extra-comunitari con i quali l’Unione europea ha stipulato accordi che prevedono il divieto e la soppressione dei dazi doganali (Cassazione, sentenza 16860/2010). In particolare, la Cassazione ha affermato che un soggetto residente in Italia che utilizza un aeromobile formalmente intestato ad una società svizzera, alla scadenza del periodo di appuramento (sei mesi), è obbligato a presentare la dichiarazione per la definitiva importazione del mezzo nel territorio italiano e pagare l’Iva nazionale. Il mancato pagamento dell’imposta, infatti, configura il reato di evasione dell’Iva all’importazione, ai sensi dell’articolo 70 del Dpr 633/1972, punito a norma della legge doganale.

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