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MINUSVALENZE DEDUCIBILI ANCHE SENZA LA COMUNICAZIONE ALLE ENTRATE

Minusvalenze deducibili anche senza la comunicazione alle Entrate

Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione previsto per le minusvalenze no-Pex sarà punito con una sanzione del 10% degli importi dedotti.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le minusvalenze no-Pex sono deducibili anche senza la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Con il decreto semplificazioni fiscali (art. 11 del D.l. 16/2012), infatti, è stata eliminata la norma che prevedeva l’indeducibilità delle minusvalenze per l’omessa comunicazione. D’ora in avanti, in presenza dei requisiti di legge, la deducibilità delle minusvalenze resta, e verrà applicata la sanzione pari al 10% delle minusvalenze, con un minimo di 500 € ed un massimo di 50.000 €. Per il principio del favor rei la norma si applica anche alle violazioni commesse in passato, anche se già contestate, purché il contenzioso non sia esaurito. Sarà inoltre possibile utilizzare il ravvedimento operoso, inviando la comunicazione entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di scadenza, versando la relativa sanzione.

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VITTORIO - 14/07/2012

IN MAGGIO DI QUEST'ANNO HO SUBITO UN FURTO CON SCASSO IN GIOIELLERIA. SONO STATO RISARCITO IN PARTE DALL'ASSICURAZIONE, NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (UNICO 2013)A CHE RIGO DEVO INDICARE LA PERDITA PER MINUSVALENZA ED A QUALE LA SOPRAVVENIENZA ATTIVA PER IL RIMBORSO DELL'ASSICURAZIONE? GRAZIE. CON I PIU' CORDIALI SALUTI.

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