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RATEAZIONE IMPORTI “COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ”: ISTITUITI NUOVI CODICI TRIBUTO

Rateazione importi “comunicazioni di irregolarità”: istituiti nuovi codici tributo

Con il D. L. n. 201/2011 meno stringenti le norme che regolano la decadenza dal beneficio della rateazione degli importi richiesti con le “comunicazioni di irregolarità”

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Con la Risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per “ravvedersi”, nei casi di pagamento tardivo delle rate relative a somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. Le somme dovute dai contribuenti a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni possono essere versate in un massimo di 6 rate trimestrali, oppure, se superiori a 5mila euro, in 20 rate trimestrali di pari importo. Con il D.L. n. 201/2011 viene stabilito che il mancato adempimento della 1° rata entro il termine previsto, o di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta la decadenza del beneficio della dilazione, e le somme verranno iscritte a ruolo. Se, invece, la rata viene pagata entro il termine previsto per la rata successiva, non vi è la decadenza del beneficio, ma la sanzione da omesso versamento, definibile con ravvedimento operoso.

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