La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 138 precisa che il beneficio del regime fiscale agevolato sugli incentivi all’esodo spetta se il rapporto si è interrotto prima del 4 luglio 2006 anche se il verbale di conciliazione è stato firmato dai lavoratori successivamente. Se l’azienda invece ha applicato un regime fiscale non agevolato deve restituire le maggiori ritenute operate ai lavoratori e ristampare il modello Cud.
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