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RIFORMA ACCISE 2025: COSA CAMBIA PER LE IMPRESE CON IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Riforma Accise 2025: cosa cambia per le imprese con il nuovo Decreto legislativo

Nuove semplificazioni, obblighi digitali e agevolazioni: il testo del D.lgs. 43/2025 pubblicato in GU e una breve sintesi delle novità introdotte per le aziende

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legislativo
Numero 43 del 28/03/2025
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04.04.2025, il Decreto Legislativo 28 marzo 2025 n. 43, che attua una riforma della disciplina delle accise, recependo le direttive europee in materia e introducendo importanti novità per le imprese, in attuazione della legge delega fiscale e, in particolare, degli articoli 12 e 16, legge n. 111/2023

Le modifiche puntano su digitalizzazione, semplificazione burocratica e maggiore tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa. Ecco le novità principali che le aziende devono conoscere.

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1) Arriva il SOAC: semplificazione e digitalizzazione

Il decreto introduce il Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), ovvero un operatore economico riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane per la sua affidabilità. Questo status permette di accedere a semplificazioni operative, fiscali e documentali.

Esistono quattro tipi di SOAC, a seconda del settore:

  • SOAC-PE: per i prodotti energetici (compresi carbone, lignite e coke)
  • SOAC-BA: per bevande alcoliche e alcol
  • SOAC-T: per il settore dei tabacchi
  • SOAC-GE: per gas naturale ed energia elettrica

Requisiti richiesti per diventare SOAC

Per ottenere la qualifica, l’impresa deve:

  1. Esperienza nel settore
    L’impresa deve operare da almeno 5 anni continuativi in uno dei settori previsti (energia, alcolici, tabacchi, gas/energia elettrica) con regolare autorizzazione o licenza.
  2. Nessun procedimento penale in corso
    Al momento della richiesta, non deve esserci alcuna azione penale in corso per reati fiscali gravi (quelli previsti dall’art. 23, comma 6 del Testo Unico delle Accise).
  3. Nessuna condanna recente
    Negli ultimi 5 anni, l’impresa non deve aver ricevuto:
    • condanne, nemmeno non definitive
    • patteggiamenti, per i reati fiscali più gravi (art. 23, comma 6 TUA).
  4. Solidità economica
    L’impresa non deve essere:
    • in crisi o sotto procedure concorsuali,
    • né lo deve essere stata nei 5 anni precedenti la domanda.
  5. Nessuna sanzione amministrativa per reati gravi
    Per le società o persone giuridiche, è richiesto che negli ultimi 5 anni non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.lgs. 231/2001 per reati tributari rilevanti.

Per le società, i requisiti di onorabilità (assenza di procedimenti e condanne) devono valere anche per amministratori, dirigenti o chi esercita la gestione di fatto. Il requisito relativo all’assenza di sanzioni amministrative (punto 5) sarà obbligatorio solo a partire dal 1° luglio 2028.

L’Agenzia valuta questi aspetti e assegna un punteggio da 0 a 100: servono almeno 60 punti per ottenere lo status.

Vantaggi del riconoscimento di SOAC

Le imprese accreditate possono ottenere:

  • esonero dalla cauzione fiscale (cioè meno garanzie da versare allo Stato)
  • procedure contabili e amministrative semplificate, definite con appositi decreti

2) Concessioni relative alle rivendite di tabacchi

Le concessioni per l’apertura di nuove rivendite dovranno ora tener conto anche di criteri di ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita. In altre parole, si punta ad evitare concentrazioni inutili in alcune zone e carenze in altre. È ora possibile aprire rivendite speciali di tabacchi nei distributori di carburante, anche in aree extraurbane.
In questi casi:

  • resta valido il requisito di distanza dalle altre rivendite,
  • non è più necessario rispettare il requisito minimo di popolazione, visto il contesto non urbano.

Si interviene anche sulla durata delle autorizzazioni alla vendita di tabacchi tramite patentino (cioè senza rivendita esclusiva, come in bar, stabilimenti, edicole), ovvero l'autorizzazione sarà rinnovabile ogni 4 anni (non più ogni 2).

Inoltre, per tutti i patentini attivi al 1° gennaio 2026 avranno la scadenza prorogata automaticamente di due anni, ad esempio, se il patentino scade il 30 giugno 2026, la nuova scadenza sarà il 30 giugno 2028, senza bisogno di fare richiesta.

3) Semplificazioni e novità per i depositi e la vendita di alcolici

Le modifiche mirano a semplificare gli adempimenti fiscali e amministrativi, in linea con l’obiettivo europeo di modernizzazione del sistema accise. 

La rubrica dell’articolo 29 del Testo Unico Accise viene modificata in "Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita". Questo cambiamento evidenzia che anche gli esercizi di vendita (non solo i depositi) rientrano ora nel campo di applicazione della norma.

Obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane solo in casi specifici

L’obbligo di denunciare l’attività di vendita di alcolici all’Agenzia delle Dogane si applica solo in due casi:

  • quando si opera come speditore o destinatario certificato (per la vendita intra-UE)
  • quando si detengono più di 300 litri di alcole completamente denaturato

Negli altri casi, l’impresa non ha più bisogno di ottenere una licenza fiscale, ma dovrà semplicemente fare una comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che trasmetterà i dati all’Agenzia.

Comunicazione unica SUAP per chi vende alcolici con contrassegno fiscale o birra

Per i soggetti che vendono:

  • bevande alcoliche con contrassegno fiscale
  • birra

non è più necessario presentare una denuncia fiscale separata. Basta una comunicazione unica tramite il SUAP, che assorbe anche gli obblighi fiscali.

Gli operatori che detengono piccole quantità di alcolici per uso commerciale possono beneficiare dell’esonero dalla denuncia all’Agenzia, se i quantitativi restano entro determinati limiti. Il limite massimo per alcole non denaturato, profumi alcolici e altri prodotti affini è stato aumentato da 20 a 50 litri.

Tabella comparativa – Prima vs Dopo il D.lgs. 43/2025 

AspettoPRIMADOPO il D.lgs. 43/2025
Campo di applicazione art. 29 TUASolo depositi di alcoliciDepositari e esercizi di vendita
Obbligo di denuncia all’AgenziaSempre richiestoSolo per vendite intra-UE o >300 litri di alcole denaturato
Autorizzazione per vendita alcolici con contrassegno o birraLicenza fiscale + denuncia all’AgenziaComunicazione unica al SUAP
Soggetti obbligati a licenza fiscaleAnche chi vende al dettaglioSolo chi effettua operazioni fiscali rilevanti (es. spedizione intra-UE)
Limite per esonero da denuncia (deposito alcolici non denaturati)20 litri50 litri
Registro carico e scaricoObbligatorio per i titolari di licenza fiscale, anche al dettaglioNon più obbligatorio per chi è esonerato dalla licenza fiscale
Digitalizzazione e semplificazioneParzialeEstesa: comunicazioni via SUAP e tracciabilità migliorata
Fonte immagine: Creata con ChatGPT

Tag: ACCISE ACCISE RIFORMA FISCALE 2023-2025 RIFORMA FISCALE 2023-2025

Allegato

Dlgs 43 del 28.03.2025 - Revisione accise
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