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RAVVEDIMENTO F24 A SALDO ZERO: TUTTI I CHIARIMENTI DEL FISCO

1 minuto, 21/03/2017

Ravvedimento F24 a saldo zero: tutti i chiarimenti del Fisco

Ravvedimento operoso per omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, le istruzioni dell'Agenzia nella Risoluzione del 20.03.2017 n. 36

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 36 del 20/03/2017
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

Dall'Agenzia delle Entrate arrivano i chiarimenti, con la Risoluzione del 20 marzo 2017 n. 36 (che qui alleghiamo), per mettersi in regola e beneficiare così delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso in caso di omessa o tardiva presentazione del modello F24 a saldo zero.

Con specifico riferimento al quantum di sanzione da corrispondere, si rammenta che il ravvedimento operoso ha una funzione premiale che consiste nella riduzione della sanzione base comminata al trasgressore. Poiché, nel caso di specie, la sanzione base è quantitativamente determinata in maniera diversa a seconda dell’arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata.

La sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal primo gennaio del 2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi. Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, le somme da versare saranno:

  • 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo NON superiore a 5 giorni lavorativi
  • 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni dall’omissione

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Potrebbe interessarti il tool in excel Ravvedimento operoso 2017 per determinare e stampare F24 con gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso aggiornato con il tasso di interesse 2017.

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Tag: RAVVEDIMENTO OPEROSO 2025 RAVVEDIMENTO OPEROSO 2025 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

Allegato

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 20/03/2017 n. 36
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