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LO SPLIT PAYMENT PER LE FATTURE EMESSE DAL 1 GENNAIO 2015

1 minuto, 10/01/2015

Lo split payment per le fatture emesse dal 1 gennaio 2015

Lo split payment non si applicherà alle fatture emesse nel 2014 e pagate nel 2015, ma solo a quelle emesse a partire dal 1 gennaio. Lo precisa un comunicato del Ministero dell'Economia del 9 gennaio 2015 emanato in attesa del decreto di attuazione. Ecco il testo:

Forma Giuridica: Prassi - Comunicato
Numero 7 del 09/01/2015
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ascolta la versione audio dell'articolo
Split payment P.A.: si applica alle operazioni fatturate a partire da 1/1/2015
 
E’ in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.
In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
Infine, viene stabilito che il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:
a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Tuttavia viene previsto che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.
 

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Commenti

dawnraptor - 14/01/2015

E' una norma ingiusta, una rapina legalizzata. Già la pubblica amministrazione paga domai, adesso pagherà pure al netto dell'iva. E il fornitore abituale, bravo bravo, si chiederà i suoi rimborsi iva, le sue certificazioni per le compensazioni, evia discorrendo, con un sacco di spese in più, per recuperare gli ingenti crediti iva che ad alcuni si verranno a creare. Perché un imprenditore deve essere costretto a spendere per incassare un credito? Perché ad esempio non consentire anche a chi ha tante operazioni in reverse charge o alla pubblica amministrazione di accedere al meccanismo delle dichiarazioni d'intento? Ah, spetta me, perché nel frattempo c'è una Stato vorace che sul ritardo incasso/rimborso ci si finanzia...

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