HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI: LE FAQ DELLE ENTRATE

Beni concessi in godimento ai soci: le faq delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, 16 gennaio 2014, le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla comunicazione dati dei beni concessi in godimento a soci e familiari dell'imprenditore e dei finanziamenti e capitalizzazioni

Forma Giuridica: Varie
Numero del 17/01/2014
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
In vista della scadenza del 31 gennaio 2014 per l’invio della comunicazione relativa ai dati 2012 sui beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore, e sui finanziamenti, capitalizzazioni e apporti da parte di soci o familiari, di valore pari o superiore ai 3.600 euro, l’Agenzia pubblica sul proprio sito le risposte alle domande più frequenti. In particolare, l’Agenzia chiarisce che sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011), il regime contabile agevolato per gli “ex-minimi” (art. 27, comma 3 D.L. n. 98/2011) e delle nuove iniziative produttive, ma soltanto se gli stessi non utilizzano un conto dedicato.
 
In merito alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, l’Agenzia precisa che l’obbligo di comunicazione non sussiste qualora non emergano differenze fra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito imputabile per trasparenza nelle ipotesi di indeducibilità dei costi previste nella medesima circolare, e il valore normale.
 
 

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

Allegato

Agenzia delle Entrate - FAQ comunicazione beni e finanziamenti
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

dawnraptor - 17/01/2014

Dal 2015, invece, dovremo comunicare qualità, quantità, prezzo e soprattutto destinazione d'uso di tutti i rotoli di carta igienica acquistati dall'impresa (esclusi i professionisti), con particolare riferimento all'utilizzatore: andranno meticolosamente tenuti distinti il titolare dai suoi familiari, mentre i soci di società di persone verranno distinti in amministratori e non. I soci di società di capitali andranno in un quadro a parte e gli utilizzi da parte di clienti dovranno essere distinti da quelli dei fornitori. Gli amministratori non soci, ovviamente, saranno tenuti a rimborsare all'azienda la carta igienica utilizzata che non sia già stata considerata fringe benefit. E già nell'ambiente fisco ci si interroga su come dovranno essere dichiarati i rotoli usati dagli associati in partecipazione, mentre si attendono ancora chiarimenti in merito ai cospicui utilizzi dei dipendenti. Perlomeno, la circolare n-esima del 2013 ci ha fatto sapere che, per conteggiare i rotoli, dovremo considerare nuovi quelli con un residuo utilizzabile della metà degli strappi + 1, mentre dovranno essere considerati usati tutti gli altri. C'è però chi, con una leggera vena di polemica, si domanda come mai potranno essere comunicati al fisco, in mancanza di un apposito quadro, i gabinetti ingorgati...

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE · 24/03/2024 Ritenuta d'acconto obbligatoria per agenti e mediatori assicurativi dal 1° aprile 2024

Ritenuta obbligatoria sulle provvigioni di agenti e mediatori di assicurazione a decorrere dal 1° aprile 2024; i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Ritenuta d'acconto obbligatoria per agenti e mediatori assicurativi dal 1° aprile 2024

Ritenuta obbligatoria sulle provvigioni di agenti e mediatori di assicurazione a decorrere dal 1° aprile 2024; i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Welfare aziendale: le nuove misure illustrate dall'Agenzia delle Entrate

Novità fiscali riguardanti il welfare aziendale: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle novità fiscali 2024, tra benefici aziendali e sostegno al settore turistico

Contributi volontari INPS 2024: tabelle e istruzioni

Inps aggiorna i versamenti minimi dei contributi volontari per dipendenti ed autonomi non agricoli . Vediamo le principali tabelle e istruzioni

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.