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ERRORI NEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE: RIDOTTE LE SANZIONI

Errori nei versamenti delle imposte: ridotte le sanzioni

Per i versamenti eseguiti nel termine lungo, ovvero entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria, la sanzione sarà applicata solo sulla parte non versata. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27 del 02.08.2013 che indica al contribuente come sanare gli errori nei versamenti delle imposte.

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 27 del 02/08/2013
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, affronta le problematiche applicative connesse agli errati versamenti delle imposte da parte dei contribuenti. In particolare, l’Agenzia si sofferma su alcuni dubbi interpretativi:
  • sull’omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% prevista per i pagamenti nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria delle imposte sui redditi e dell’Irap;
  • sull’efficacia del ravvedimento operoso quando l’importo versato è inferiore a quanto dovuto, o quando sono stati erroneamente calcolati interessi e/o sanzioni,
  • sulle conseguenze di errori marginali nel versamento delle somme dovute per la definizione degli avvisi d’accertamento.
 
INDICE DELLA CIRCOLARE:
 
PREMESSA
 
1. Insufficiente versamento dell’imposta e della maggiorazione nel “termine lungo”
2. Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti
3. Carenti versamenti degli importi dovuti per la definizione dell’accertamento
 
 

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Allegato

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2/08/2013 n. 27/E
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