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DICHIARAZIONE UNICO PERSONE FISICHE 2013: APPROVATO IL MODELLO CON RELATIVE ISTRUZIONI

4 minuti, 04/02/2013

Dichiarazione Unico Persone Fisiche 2013: approvato il Modello con relative istruzioni

Approvata la versione definitiva del Modello di Dichiarazione Unico PF 2013 con relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2013, per il periodo d’imposta 2012, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; Provvedimento del 31.01.2013

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero del 31/01/2013
Fonte: Agenzia delle Entrate
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Con Provvedimento del 31 Gennaio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di dichiarazione “Unico 2013–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2013, per il periodo d’imposta 2012, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2012 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2012, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.

Il modello è costituito da:

  • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, RP, RN, RV, CR, RX, CS;
  • “Unico Mini”, riservato ai contribuenti con situazioni dichiarative semplici;
  • “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il modulo RW, concernente gli investimenti all’estero e i trasferimenti da, per e sull’estero di denaro, titoli e valori mobiliari; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “Unico 2013–PF” per i soggetti non residenti;
  • “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, EC, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC ed infine il quadro CE concernente il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero;
  • i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2012;
  • la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta 2012.
  • scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.

Le novità:

  • non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall’IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;
  • non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall’IMU, sul reddito dei fabbricati non locati (compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista);
  • l’ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto assoggettati ad Imu, va riportato nel rigo RN50. Tale importo potrà assumere rilievo nell’ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali; per gli immobili esenti dall’IMU, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l’Irpef e le relative addizionali.
  • La presenza di una causa di esenzione dall’IMU va evidenziata nel quadro dei terreni (colonna 9) e dei fabbricati (colonna 12);
  • il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Nel quadro RB la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento;
  • se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro RB, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il codice di utilizzo ‘11’ (locazione in regime di libero mercato) o il codice ‘12’ (locazione a canone “concordato”);
  • i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro, vanno evidenziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da RC1 a RC3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente, la quale va invece indicata nella colonna 1 del rigo RC5. Per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2013 dovrà essere con
    siderato l’intero ammontare del reddito percepito, comprensivo della quota esente;
  • per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d’imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, da quest’anno, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali;
  • la detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro;
  • i dati relativi agli acconti per l’anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico vanno indicati nel rigo RB31.

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Allegato

Provvedimento del 31/01/2013 - Modello Unico PF 2013
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