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SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO: DIRETTIVA DI EQUITALIA

2 minuti, 04/02/2013

Sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo: Direttiva di Equitalia

La legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha introdotto importanti novità in tema di riscossione dei tributi introducendo all’art. 1, commi da 537 a 543 un procedimento, ad iniziativa del contribuente, che regola la sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione (AdR); Messaggio Inps del 28.01.2013 n. 1636 e Direttiva Equitalia dell' 11.01.2013 n. 2

Forma Giuridica: Prassi - Messaggio
Numero 1636 del 28/01/2013
Fonte: Inps
Ascolta la versione audio dell'articolo

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, in alcuni casi, anche rivolgendosi direttamente a Equitalia. La legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha previsto la possibilità di sospendere la riscossione direttamente con Equitalia. La nuova disciplina ha dato forza di legge all’iniziativa attivata da Equitalia nel 2010 con una direttiva interna (n. 10/2010), con cui si consentiva ai cittadini, in alcuni specifici casi, di rivolgersi direttamente a Equitalia per chiedere la sospensione della riscossione.

Dal 1° gennaio 2013 i soggetti incaricati della riscossione coattiva sono tenuti a sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile.

Il comma 538 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013, ha previsto che il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente AdR, possa presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

  • da prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
  • da provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • da sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale
  • da sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  • da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione dalla notifica dell'atto, accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza e ect...) e da un documento di riconoscimento.

Le disposizioni fin qui illustrate per espressa previsione dell’art. 1, comma 543 della legge di stabilità, si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge, ovvero anteriormente al 1° gennaio 2013. La fattispecie fa riferimento alle comunicazioni trasmesse dagli AdR in vigenza della disciplina dettata dalla Direttiva di gruppo di Equitalia n. 10/2010 del 6 maggio 2010. In tal caso, gli adempimenti di cui al comma 539 dovranno essere completati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di stabilità che è avvenuta il 29 dicembre 2012.

In Allegato:

  • Direttiva Equitalia dell' 11/01/2013 n.2
  • Messaggio Inps del 28/01/2013 n. 1636, con il quale si provvede a riepilogare il quadro normativo
  • Modulistica sospensione della riscossione Agenti della riscossione:
    - Equitalia Nord
    - Equitalia Centro
    - Equitalia Sud

Tag: ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

Allegati

Messaggio Inps del 28/01/2013 n. 1636 e Direttiva Equitalia 2/2013
Modello sospensione riscossione - Equitalia Nord
Modello sospensione riscossione - Equitalia Centro
Modello sospensione riscossione - Equitalia Sud
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Commenti

ROSALIA - 19/07/2018

LA SOTTOSCRITTA COSENZA ROSALIA COMUNICA DI AVER AVUTO NOTIFICATO IN DATA 25/06/2016 UNA MULTA CHE X MERO ERRORE E' STATA PAGATA IN DATA 31/03/2016(1 GG DI RITARDO)DI € 72,48 USUFRUENDO DELLA DECURTAZIONE DEL 30/% .IN DATA 06/06/2018 VIENE NOTIFICATO IL PAGAMENTO DELLA STESSA MULTA MAGGIORATA PARI A €138,55.CHIEDO DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE CHE E' STATO UN MERO ERRORE DI CALCOLO DI GIORNI.HO QUALCHE POSSIBILITA' X CUI RICORRERE??????

Nico - 17/12/2015

L'ultima cartella ricevuta risale al 2007 per un importo di euro 3.500 mi è arrivata il giorno 9/12/2015 una intimazione di pagamento dopo 8 anno di silenzio da pagare euro5.500 cosa posso fare riguardava l'inps arretrato.nico

angela - 30/04/2015

Buonasera, vorrei sapere se fosse possibile richiedere ad equitalia la riduzione delle sanzioni giacché mia madre ora defunta stava pagando a rate una cartella non dovuta riguardo una dichiarazione dei redditi da lei regolarmente pagata ed effettuata al caf ma che il suo avvocato presentò istanza oltre i termini. Così lei si trovò nella condizione di dover accettare il debito e lo dilaziono'. Purtroppo ora il debito è passato a me. Posso chiederne dunque la riduzione? Grazie infinite

gino - 23/09/2014

abbiamo una società sas che effettua gestione rifiuti siamo iscritti all'Albo Nazionale G. ambientali inizio attivita' 17/03/2009 dobbiamo pagare i contributi personali dell'amministratore dell'anno 2007 - 2008 il nostro ragioniere non a formalizzato il ricorso che la soc prima del mese di Aprile 2009 non poteva esercitare l'attività di trasporto rifiuti . si puo acora invocare la sospensione del pagamento delle cartelle dll'anno 2007 -2008 che la soc non ha effettuato nessun lavoro.

Gianfranco - 11/02/2013

Buona Sera ma chi si è opposto a livello giudiziario ad una cartella INPS(ma ancora senza sentenza del giudice)...può invocare la sospensiva presso equitalia della medesima cartella per difficoltà economiche?

Luigia Lumia - 13/02/2013

La sospensione in attesa della sentenza deve sempre essere richiesto all'Ente Creditore o al Giudice. Poi puo' essere fatta richiesta direttamente a Equitalia allegando la documentazione. Nel proprio modulo equitalia richiede le seguenti attestazioni: - aver ottenuto, a seguito di istanza in autotutela, un provvedimento di sgravio da parte d dell'ente creditore; - aver ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale - aver ottenuto una sentenza di accoglimento di un ricorso per l’annullamento/nullità/inesistenza della pretesa debitoria

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