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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: RIVENDITA PRIMA DEI 5 ANNI E MANCATO RIACQUISTO, NESSUNA SANZIONE CON LA PRESENTAZIONE DI UN'ISTANZA

1 minuto, 18/01/2013

Agevolazioni prima casa: rivendita prima dei 5 anni e mancato riacquisto, nessuna sanzione con la presentazione di un'istanza

Chiarimenti dell'Agenzia in merito all'alienazione dell'immobile, acquistato con l'agevolazione "prima casa", prima del quinquennio e mancato riacquisto entro l'anno; Risoluzione del 27.12.2012 n. 112

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 112 del 27/12/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

Il contribuente che ha acquistato un immobile usufruendo dell'agevolazione prima casa e decide di venderlo entro 5 anni dall'acquisto e non intende riacquistarne un altro, può, con apposita istanza, chiedere all’Agenzia delle Entrate, prima della scadenza dei 12 mesi, la riliquidazione dell’imposta. In questo modo non sarà tenuto a pagare alcuna sanzione e il contribuente pagherà soltanto la differenza rispetto a quanto versato al momento dell’acquisto dell’immobile e i relativi interessi.

Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 27 dicembre 2012 n. 112.

Il contribuente può quindi comunicare il proprio intendimento all’Amministrazione finanziaria, e a tal fine, il contribuente che non intende adempiere all’impegno di procedere all’acquisto di un nuovo immobile è tenuto a presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con agevolazione “prima casa”; con tale dichiarazione il soggetto interessato manifesta espressamente la sua intenzione di non voler procedere all’acquisto di un nuovo immobile entro i dodici mesi e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.

Successivamente, l’ufficio procederà alla predetta riliquidazione dell’atto di compravendita ed alla notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile oggetto di agevolazione, senza applicare la sanzione del 30 per cento.

Il contribuente sarà quindi tenuto al versamento della differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta, oltre al pagamento degli interessi.

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALI IPOTECARIA E CATASTALI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2025 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2025

Allegato

Risoluzione del 27/12/2012 n. 112
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