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VIES: SENZA ISCRIZIONE ALL'ELENCO NON È POSSIBILE APPLICARE IL REGIME DEL REVERSE CHARGE

2 minuti, 27/04/2012

Vies: senza iscrizione all'elenco non è possibile applicare il regime del reverse charge

Un soggetto passivo italiano non regolarmente iscritto al VIES che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario, fa si che il predetto acquisto non possa configurarsi come una operazione intracomunitaria e pertanto l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore; Risoluzione del 27.04.2012 n. 42

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 42 del 27/04/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, con Risoluzione del 27 aprile 2012 n. 42, in merito al regime IVA applicabile a un contratto per la fornitura di pannelli fotovoltaici da installarsi su un immobile sottoscritto da una società italiana con una ditta tedesca.

La circolare n. 39/E del 01/08/2011, ribadendo che l’inclusione nell’archivio VIES è la condizione che legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni intracomunitarie, sottolinea che, nel caso di mancata iscrizione al VIES ovvero in caso di esclusione o revoca, la controparte comunitaria, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva IVA del cedente/prestatore o del cessionario/committente italiano nel VIES, dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari.

Pertanto, prosegue il documento di prassi, eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell´Archivio VIES (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (circ. citata, par. 6).

La ratio predetta, per converso, applicata al caso di un soggetto passivo italiano non regolarmente iscritto al VIES che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario, determina che il predetto acquisto non possa configurarsi come una operazione intracomunitaria e pertanto l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore.

Ne consegue che, sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (cfr. art. 47 del DL n. 331 del 1993); tale comportamento, infatti, determina una illegittima detrazione dell’IVA con applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471 del 1997.

Peraltro, si precisa che, in sede di cooperazione amministrativa e a seguito di precisa richiesta in tal senso da parte dello Stato membro del fornitore, l’Agenzia delle Entrate provvederà a segnalare tale operazione come irregolare e l’Amministrazione dell’altro Stato membro potrà, eventualmente, decidere di recuperare l’IVA non assolta per effetto della errata qualificazione dell’operazione come intracomunitaria.

La circolare n. 39/E del 01/08/2011 stabilisce che i riflessi di natura sanzionatoria derivanti dalla effettuazione di operazioni intracomunitarie da soggetti non regolarmente iscritti al VIES, non sono applicabili, nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede del contribuente, per eventuali violazioni commesse prima della emanazione della circolare.

Ciò premesso, considerato che la circolare è stata pubblicata in data 01/08/2011 e che le eventuali violazioni commesse dall’istante sono riferibili ad un periodo precedente, si ritiene che non vada applicata nel caso di specie alcuna sanzione.

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Allegato

Risoluzione del 27/04/2012 n. 42
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