HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

ADDIZIONALE ERARIALE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO

2 minuti, 20/10/2011

Addizionale erariale alla Tassa automobilistica - Istituzione dei codici tributo

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi”, entro il 10 novembre 2011; istituiti con Risoluzione dell'Agenzia n. 101/E del 20/10/2011

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 101 del 20/10/2011
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 20 ottobre 2011 ha istituito i codici tributo per il versamento  dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Oltre al codice tributo “3364” per il versamento della Tassa, l'Agenzia istituisce anche i codici tributo “3365” (sanzione) e “3366” (interessi) da utilizzare in caso di omesso o insufficiente pagamento.

Testo della Risoluzione:

L’articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introduce un’ addizionale erariale alla tassa automobilistica.
In particolare, il comma 21 dell’articolo 23 del citato decreto legge, prevede che “A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. … In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato”.

In attuazione del suddetto disposto normativo, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 ottobre 2011, emanato d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono state stabilite le modalità e i termini di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica.
Al riguardo, l’articolo 2 del citato decreto del 7 ottobre 2011, prevede che “1. Per l'anno 2011 l'addizionale di cui all'art. 1 e' corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il versamento dell'addizionale e' effettuato esclusivamente con le modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello «F24 elementi identificativi», con esclusione della compensazione di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Il successivo articolo 3 dispone che “Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale di cui all'art. 1 e' corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica”.
Per consentire il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • “3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”;
  • “3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 - Sanzione”;
  • “3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi”
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:
  • nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
    - il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “A”;
    - il campo “elementi identificativi” è valorizzato con la targa dell’autovettura/autoveicolo;
    - il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
    - il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di decorrenza della tassa automobilistica, nel formato AAAA (esempio: l’annualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2012 è il 2011, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2011).

Ti potrebbe interessare:

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE TOSAP - COSAP - TARSU - TASSE VARIE TOSAP - COSAP - TARSU - TASSE VARIE DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO 2023 DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO 2023

Allegato

Risoluzione del 20/10/2011 n. 101/E
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE · 23/04/2024 OT23 2025: nuovo modello e istruzioni

Nel modello aggiornato OT23 INAIL per la richiesta di riduzione per prevenzione con la guida alla compilazione anche interventi pluriennali e standard ESG

OT23 2025:  nuovo modello e istruzioni

Nel modello aggiornato OT23 INAIL per la richiesta di riduzione per prevenzione con la guida alla compilazione anche interventi pluriennali e standard ESG

Semplificazioni dichiarazioni dei redditi e nuove scadenze: le istruzioni dell'Agenzia

Semplificazione adempimenti tributari per persone fisiche titolari di P.Iva e non, per i sostituti e nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni nella Circolare dell'Agenzia

Ritenuta d'acconto obbligatoria per agenti e mediatori assicurativi dal 1° aprile 2024

Ritenuta obbligatoria sulle provvigioni di agenti e mediatori di assicurazione a decorrere dal 1° aprile 2024; i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.