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PREMI DI PRODUTTIVITÀ 2011 DETASSATI

1 minuto, 14/02/2011

Premi di produttività 2011 detassati

Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività fino a 6.000 euro lordi, se sono erogati in base ad accordi collettivi e aziendali, anche non scritti; questi i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 14/02/2011 n. 3

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 3 del 14/02/2011
Fonte: Agenzia delle Entrate
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Gli incrementi di produttività, fino a 6.000 euro, scontano nel 2011 la tassazione agevolata del 10% se sono erogati in base ad accordi collettivi e aziendali, anche non scritti, questi i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 14/02/2011 n. 3.

In questo caso ai fini della applicazione della imposta sostitutiva è condizione sufficiente l’attestazione, da parte datoriale nel CUD, che:
  1. le somme (così come per gli anni 2008 – 2010, secondo la prassi della Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende qui richiamata) sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
  2. e che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.
Si ricorda che per quanto concerne il periodo d’imposta 2011, l’art. 53, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 ha previsto l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro.

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

Allegato

Risoluzione del 14/02/2011 n. 3
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