Il Decreto Legge Salva infrazioni Ue 131/2024 , approvato il 6 settembre dal Consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, tra le varie modifiche legislative in tema di lavoro, reintroduce risarcimenti potenzialmente illimitati nei casi di contratti a termine dichiarati illegittimi e trasformati dal giudice a tempo indeterminato.
La modifica riguarda in particolare l’articolo 28, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 (uno dei principali attuativi del Jobs Act) che aveva introdotto limitazioni all'indennità risarcitoria per i lavoratori nei casi in cui i contratti a termine si protraggano oltre i limiti di legge, e il lavoratore dimostri di aver subito per questo un maggior danno .
Vediamo in maggiore dettaglio.
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1) Le novità e la normativa precedente
La modifica, che ha sollevato alcuni dubbi tra gli esperti della materia, prevede che il lavoratore potrà ottenere un risarcimento superiore alle 12 mensilità previste attualmente, qualora dimostri di aver subito un "maggior danno" . Questa modifica potrebbe avere un impatto rilevante, soprattutto in relazione alle illegittimità delle proroghe e dei rinnovi contrattuali superiori ai 12 mesi, ora che le causali per le proroghe , differenziate nei vari CCNL , sono state reintrodotte e i rischi di contenzioso sono aumentati.
La normativa precedente, introdotta nel 2015,prevedeva che in caso di utilizzo illecito del contratto a termine, oltre all'obbligatoria trasformazione in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore avesse diritto ad o un indennizzo tra 2,5 e 12 mensilità , importo riducibile del 50% in presenza di previsioni dei ccnl di settore, in materia .
Tuttavia, l'Europa ha giudicato queste disposizioni insufficientemente dissuasive per i datori di lavoro e ha aperto la procedura di infrazione.
La nuova normativa messa in campo dal Governo per evitare la sanzione europea:
- si abroga la riduzione alla metà della soglia massima di indennità nel caso di contratti collettivi che prevedano l'assunzione di lavoratori già occupati a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, e
- si elimina il limite delle 12 mensilità nel caso il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno per il prolungamento del contratto
aprendo a risarcimenti teoricamente illimitati .
Si torna dunque a una situazione simile a quella pre-Jobs Act, in cui le controversie si prolungavano a volte artatamente per ottenere risarcimenti più alti.
Il professor Arturo Maresca, Ordinario di diritto del lavoro aveva auspicato una revisione della norma prima della pubblicazione suggerendo di mitigare i potenziali rischi con:
- l'introduzione di un termine nell'avvio dei contenziosi e
- di considerare la ricerca attiva di un nuovo impiego da parte del lavoratore nel calcolo del maggior danno.
Il testo definitivo non prevede invece alcuna modifica rispetto alla bozza iniziale.
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2) La modifica in Gazzetta
I due nuovi articoli , confermati come nella prima stesura, sono i seguenti:
Art. 11
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennita' risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato ‐ Procedura di infrazione 2014/4231
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Resta ferma la possibilita' per il giudice di stabilire l'indennita' in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.»;
b) il comma 3 e' abrogato.
Art. 12
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilita' risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato ‐ Procedura d'infrazione n. 2014/4231
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
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