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CREDITO ZES UNICA: NUOVA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ENTRO IL 2 DICEMBRE

Credito ZES Unica: nuova comunicazione integrativa entro il 2 dicembre

Il DL Omnibus (Dl n 113/2024) ha previsto novità per il credito di imposta ZES Unica: eliminate le vecchie integrative, nuovo modello da inviare entro il 2 dicembre

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L'agenzia delle Entrate ha aggiornato, sulla propria pagina internet, le regole del credito d'imposta ZES Unica a seguito di:

  • novità introdotte con la pubblicazione del DL Omnibus n 113/2024 
  • pubblicazione del Provvedimento n 350036 del 9 settembre con il nuovo modello di comunicazione integrativa.

In sintesi vengono eliminate le vecchie comunicazioni integrative (leggi qui per approfondire)e si stabilisce che le nuove integrative vanno inviate entro il 2 dicembre prossimo, con il nuovo Modello.

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1) Credito ZES Unica: comunicazione integrativa dal 18.11

L’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. 

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. 

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica

In particolare, è previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 prima comunicazione, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una comunicazione integrativa, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata. 

La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

Attenzione al fatto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 e sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024.

Infine, in attuazione di quanto disposto dal citato decreto-legge n. 113 del 2024:

  • non è più possibile presentare le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024 e non si tiene conto di quelle già presentate;
  • non vanno presentate le comunicazioni previste dall’articolo 5, comma 5, del decreto attuativo;
  • è inibito l’utilizzo del credito d’imposta sulla base delle disposizioni recate dai paragrafi 4 e 5 del provvedimento dell’11 giugno 2024;
  • i controlli antimafia sono effettuati sulla base dei dati riportati nella comunicazione integrativa da presentare ai sensi del decreto-legge n. 113 del 2024.

 

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