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730 PRECOMPILATO 2026: A PARTIRE DAL 30 APRILE

730 precompilato 2026: a partire dal 30 aprile

Il nuovo 730 precompilato 2026: riepilogo delle regole

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Le Entrate hanno pubblicato tutte le regole per avvia la campagna dei dichiarativi 2026.

Tra gli altri è stato pubblicato il Modello 730/2026 e si attende l'avvio per il 730 precompilato 2026.

Dal 30 aprile prossimo sarà possibile accedere alla apposita sezione del proprio cassetto fiscale.

Vediamo come funziona il 730/2026 semplificato dei dipendenti e pensionati.

1) 730 precompilato 2026: che cos'è

Il modello 730/2026 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre 2026:

  • direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate 
  • oppure al proprio sostituto d’imposta (se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale), a un Caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, società tra professionisti).

Chi lo presenta direttamente all’Agenzia delle entrate deve:  

  • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio (è possibile comunque presentare il modello 730 precompilato senza indicazione del sostituto anche se, nel corso del 2026, si ha un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio);              
  • compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelt
  • verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche

Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, occorre apportare le opportune modifiche e/o integrazioni, come l’esposizione di un reddito non riportato.

Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata. 

In questi casi, vengono elaborati e messi a disposizione un nuovo 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata dopo le modifiche operate. 

Una volta accettato o modificato, il 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite l’applicazione web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

In alternativa, il 730 precompilato può essere presentato al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. A tal fine, va conferita apposita delega per l’accesso alla dichiarazione.

Oltre alla delega, bisogna consegnare, in busta chiusa, il modello 730-1, contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef (la scheda deve essere consegnata anche se non si esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici); in caso di dichiarazione congiunta, le schede vanno inserite in due distinte buste, su ciascuna delle quali bisogna riportare i dati del coniuge che esprime la scelta.

Per accedere alla sezione preposta occorre cliccare qui, ma si attende il prossimo calendario che darà l'avvio alle dichiarazioni 2026 anno di imposta 2025.

2) 730 precompilato 2026: cosa contiene

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

  •  i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico), i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
  • gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese e relativi rimborsi per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
  • le somme riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
  • i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
  • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24
Fonte immagine: agenzia entrate
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