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IVA SUL TRASPORTO RIFIUTI: ALIQUOTA AL 10% ANCHE VERSO DISCARICA

IVA sul trasporto rifiuti: aliquota al 10% anche verso discarica

Con consulenza giuridica le Entrate replicano ad un istante che chiede chiarimenti sull'IVA per il trasporto rifiuti

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L’Agenzia delle Entrate, con Consulenza Giuridica n. 6 del 17 marzo chiarisce quale aliquota IVA applicare al trasporto dei rifiuti, soprattutto quando questi sono destinati a discarica o incenerimento. 

In sintesi si chiarisce che l'aliquota agevolata Iva è per tutti i trasporti di rifiuti a prescindere dalla destinazione finale degli stessi.

1) IVA sul trasporto rifiuti: aliquota al 10% anche verso discarica

L’istante è una Associazione rappresentativa delle imprese del comparto trasporto e logistica, che ha richiesto chiarimenti sull’applicazione dell’IVA dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

Il dubbio nasce dalla nuova disciplina che:

  • prevede IVA ordinaria (22%) per lo smaltimento tramite discarica o incenerimento senza recupero energetico;
  • mantiene l’IVA agevolata al 10% per le altre attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, stoccaggio). 

L’Associazione chiede quindi se il trasporto debba seguire la stessa aliquota dello smaltimento finale oppure essere considerato autonomamente.

L’istanza è articolata in tre situazioni operative tipiche:

  1. Trasporto rifiuti con diverse destinazioni (recupero o smaltimento): Si chiede se applicare sempre il 10% oppure il 22% nei casi di discarica (D1).
  2. Trasporto verso operazioni di recupero (es. R13): Il dubbio riguarda se l’aliquota dipenda dalla destinazione finale del rifiuto.
  3. Trasporto misto (recupero e discarica): Si chiede se distinguere le aliquote oppure applicare un criterio uniforme. 

In sintesi, l’istante propone una lettura secondo cui:

  • il trasporto dovrebbe essere sempre al 10%;
  • il 22% dovrebbe riguardare solo lo smaltimento in discarica o incenerimento

L’Agenzia conferma un principio chiave ossia il trasporto dei rifiuti è un’attività autonoma di gestione

Richiamando anche il parere del Ministero dell’Ambiente, viene chiarito che:

  • il trasporto rientra nella “gestione dei rifiuti” ai sensi del Testo Unico Ambientale;
  • è ontologicamente distinto dalle fasi di smaltimento o recupero;
  • quindi non segue il regime IVA delle operazioni finali

Dopo la Legge di Bilancio 2025 l'IVA al 22% si applica solo a specifiche operazioni finali quali:

  • conferimento in discarica (D1);
  • incenerimento senza recupero energetico (D10, D11). 

Invece l'IVA al 10% resta applicabile a:

  • raccolta, trasporto e intermediazione;
  • stoccaggio e deposito temporaneo;
  • recupero (R1–R13);
  • smaltimenti non terminali (D2–D15 esclusi i casi sopra). 

Il punto centrale della risposta è netto: l’esclusione dall’IVA agevolata riguarda solo il conferimento in discarica o incenerimento, non il trasporto.

L’Agenzia risponde puntualmente:

  1. Trasporto verso discarica (D1): IVA 10%
  2. Trasporto verso recupero (R13): IVA 10%, senza considerare la destinazione finale
  3. Trasporti misti (recupero + discarica):  IVA 10% in ogni caso 

La modifica normativa ha una finalità ambientale: disincentivare lo smaltimento in discarica; favorire la gerarchia dei rifiuti e l’economia circolare; eliminare sussidi considerati ambientalmente dannosi. 

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