Con il messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026 l’Istituto recepisce una rilevante evoluzione giurisprudenziale che amplia la platea dei beneficiari di alcune importanti prestazioni a sostegno delle famiglie.
In particolare, viene riconosciuto il diritto all’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) e al Bonus asilo nido anche ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Viene precisato pero che si tratta di una soluzione non definitiva , in attesa di conclusioni della Cassazione.
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1) La giurisprudenza e il cambio di rotta
La revisione delle istruzioni INPS è conseguenza diretta di una serie di pronunce giudiziarie che hanno ritenuto discriminatoria l’esclusione di tali soggetti dalle prestazioni familiari. I tribunali di Trento, Torino e Monza hanno infatti censurato le precedenti indicazioni dell’Istituto, ordinando la modifica delle circolari e il riesame dei provvedimenti di rigetto già adottati.
Secondo i giudici, il permesso di soggiorno per attesa occupazione – rilasciato ai sensi dell’art. 22, comma 11, del D.lgs. n. 286/1998 – non può essere considerato un titolo “debole”, in quanto strettamente collegato a un precedente rapporto di lavoro e, quindi, assimilabile ai permessi per motivi lavorativi ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali.
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2) Accesso all’AUU e al Bonus asilo nido: cosa cambia in concreto
Alla luce di tali pronunce, l’INPS chiarisce che il permesso di soggiorno per attesa occupazione rientra, allo stato attuale, tra i titoli validi per il riconoscimento dell’Assegno unico e del Bonus asilo nido, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa (residenza, ISEE, età dei figli, ecc.).
In particolare:
- le nuove domande presentate dai titolari di questo permesso devono essere accolte, se complete e regolari;
- le domande già trasmesse e rimaste sospese o respinte devono essere riesaminate dagli uffici competenti;
- in caso di precedente rigetto, è possibile presentare istanza di riesame in autotutela.
Ma attenzione, si tratta di prestazioni con riserva ovvero , nel testo Inps di "liquidazione delle prestazioni con riserva di ripetizione" Ciò significa che i pagamenti saranno effettuati in via provvisoria, in attesa dell’esito definitivo dei giudizi di Cassazione ancora pendenti e di eventuali futuri interventi normativi.
Si tratta quindi di una soluzione prudenziale, che consente comunque alle famiglie interessate di accedere immediatamente ai benefici, evitando ulteriori disparità di trattamento ma potrebbe essere soggetta a ulteriori cambiamenti.