Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 10 gennaio 2026, l’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori, abrogando la precedente direttiva 2008/48/CE.
L’intervento normativo incide in modo rilevante sul Testo unico bancario (TUB), sul Codice del consumo, sul decreto legislativo n. 141/2010 e su altre disposizioni collegate, introducendo una disciplina più articolata e puntuale in materia di trasparenza, pubblicità, valutazione del merito creditizio e tutela dei consumatori in difficoltà.
Inoltre viene previsto anche un articolato regime transitorio e specifici termini di adeguamento per enti creditizi e intermediari.
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1) La legge di delegazione europea 2024
D.Lgs. n. 212/2025 trova fondamento nella legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91/2025) ed è finalizzato ad allineare l’ordinamento interno alle nuove regole europee in materia di credito al consumo.
La riforma interviene principalmente sul Titolo VI del TUB, aggiornando definizioni, soglie economiche e ambito soggettivo della disciplina, nonché introducendo nuovi articoli dedicati alla profilazione, ai servizi di consulenza e alla gestione dei dati personali.
Tra i punti qualificanti si segnalano:
- l’estensione delle tutele anche a nuove forme di credito, incluse alcune dilazioni di pagamento e carte di debito differito;
- il rafforzamento del coordinamento con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), soprattutto per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati;
- il coinvolgimento delle autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob e IVASS) per l’adozione delle disposizioni attuative.
Il decreto prevede inoltre un sistema di registri e controlli per i fornitori di beni e servizi che operano come creditori o intermediari del credito a titolo accessorio, affidando un ruolo centrale all’Organismo degli agenti e mediatori (OAM).
2) Gli aspetti operativi: nuova soglia di applicazione
Le innovazioni introdotte dal decreto sono numerose e di immediata rilevanza pratica. In primo luogo, viene innalzata a 100.000 euro la soglia massima di importo per l’applicazione della disciplina del credito ai consumatori, ampliando così il perimetro dei contratti soggetti alle regole di tutela.
Tra le principali novità si segnalano:
- nuovi obblighi di pubblicità: gli annunci devono contenere avvertimenti chiari sui costi del credito e non possono suggerire che il ricorso al finanziamento migliori automaticamente la situazione finanziaria del consumatore;
- rafforzamento delle informazioni precontrattuali, che devono essere gratuite, chiare e fornite in tempo utile, anche nei contratti conclusi a distanza;
- valutazione approfondita del merito creditizio, svolta anche nell’interesse del consumatore, con divieto di utilizzo di categorie particolari di dati e di informazioni provenienti dai social network;
- diritti specifici in caso di decisioni automatizzate, con possibilità per il consumatore di ottenere intervento umano, spiegazioni e riesame della decisione;
- ampliamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, includendo anche costi non legati alla durata del contratto.
Di rilievo anche la disciplina dei servizi di consulenza sul debito, che mira a favorire il ricorso a strumenti di assistenza per i consumatori in difficoltà finanziaria, in collaborazione con fondazioni, associazioni riconosciute e organismi di composizione della crisi.
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3) Istruzioni operative
Dal punto di vista operativo, il decreto impone a finanziatori e intermediari un adeguamento organizzativo e procedurale significativo.
I soggetti vigilati devono aggiornare le proprie procedure interne in materia di pubblicità, informativa, valutazione del merito creditizio e gestione dei reclami, nonché documentare in modo puntuale le attività svolte.
Per i fornitori di beni e prestatori di servizi che concedono dilazioni di pagamento o operano come intermediari del credito a titolo accessorio, è prevista l’iscrizione in un registro pubblico informatizzato istituito dall’OAM entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto. L’obbligo di comunicazione scatterà entro tre mesi dall’istituzione del registro.
Di particolare importanza è il regime transitorio. I finanziatori e gli intermediari del credito dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 20 novembre 2026, salvo termini diversi legati all’emanazione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia. Ai contratti stipulati prima di tale data continuano ad applicarsi le regole previgenti.
| Profilo | Termine previsto |
|---|---|
| Entrata in vigore del decreto | 10 gennaio 2026 |
| Istituzione registro OAM | Entro 9 mesi dall’entrata in vigore |
| Adeguamento finanziatori e intermediari | Entro 20 novembre 2026 |
Per avvocati e consulenti, il decreto richiede particolare attenzione nella redazione e revisione dei contratti, nella gestione delle informative e nella tutela del cliente in caso di rifiuto del credito o di difficoltà di rimborso, alla luce dei nuovi diritti riconosciuti al consumatore e del rafforzato apparato sanzionatorio.
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