Il tema della videosorveglianza nei luoghi di lavoro e negli spazi pubblici continua a rappresentare un’area ad alto rischio per i datori di lavoro, pubblici e privati. Un uso non corretto degli impianti di ripresa può infatti determinare violazioni rilevanti della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle garanzie previste a tutela dei lavoratori.
In questo quadro si inserisce il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 ottobre 2025, che offre indicazioni di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti, chiarendo ancora una volta i limiti entro i quali le immagini raccolte tramite videosorveglianza possono essere utilizzate, soprattutto quando incidono sul rapporto di lavoro.
L’Autorità ha esaminato un caso complesso, che ha coinvolto un ente locale e l’utilizzo di riprese video sia per finalità di sicurezza urbana sia per accertamenti disciplinari nei confronti di una dipendente. La decisione ribadisce principi ormai consolidati, ma spesso disattesi nella prassi, in materia di liceità del trattamento, trasparenza, proporzionalità e rispetto delle regole speciali previste per i controlli a distanza dei lavoratori.
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1) Il caso esaminato: videosorveglianza e licenziamento del dipendente
La vicenda trae origine dal reclamo presentato da una ex dipendente comunale, destinataria di un procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento senza preavviso. L’amministrazione aveva fondato le contestazioni disciplinari su un insieme di elementi, tra cui i dati del sistema di rilevazione delle presenze e le immagini acquisite dalle telecamere installate sulla pubblica via in prossimità della sede comunale. Attraverso il raffronto tra badge e filmati, il Comune aveva contestato alla lavoratrice ripetute uscite dalla sede senza le prescritte timbrature.
Ulteriori contestazioni riguardavano comportamenti tenuti dalla dipendente durante un periodo di assenza per malattia. In questo caso, su incarico della sindaca, un collaboratore comunale aveva effettuato riprese video della lavoratrice mentre si trovava all’esterno, al di fuori dell’orario di lavoro e delle fasce di reperibilità. Tali immagini erano state trasmesse tramite un’applicazione di messaggistica istantanea su un dispositivo personale e successivamente utilizzate nel procedimento disciplinare.
Nel corso dell’istruttoria è emerso inoltre che il sistema di videosorveglianza comunale presentava numerose criticità: installazione delle telecamere in assenza di un’adeguata base giuridica, informative incomplete o tardive, mancata valutazione di impatto sulla protezione dei dati e utilizzo delle riprese per finalità diverse da quelle dichiarate. Il Comune ha sostenuto di aver agito per ragioni di sicurezza urbana e, in parte, nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, ma tali argomentazioni non sono state ritenute sufficienti dall’Autorità.
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2) La decisione del Garante: sanzione amministrativa per irregolarità dei controlli
il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune, ravvisando una pluralità di violazioni.
In primo luogo, è stato censurato l’uso delle telecamere installate sulla pubblica via, poiché non adeguatamente supportato da una base giuridica specifica e non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Regolamento (UE) 2016/679. L’Autorità ha inoltre rilevato l’assenza di una informativa idonea e preventiva nei confronti degli interessati e la mancata esecuzione della valutazione di impatto, obbligatoria in presenza di una sorveglianza sistematica su larga scala.
Particolare rilievo assume la parte del provvedimento dedicata all’ambito lavorativo. Il Garante ha chiarito che le immagini raccolte per finalità di sicurezza urbana non possono essere riutilizzate per controllare l’adempimento della prestazione lavorativa o per finalità disciplinari, trattandosi di una finalità incompatibile con quella originaria. Un simile utilizzo contrasta con le aspettative legittime dei lavoratori e con la disciplina speciale sui controlli a distanza, che richiede il rispetto di specifiche garanzie procedurali.
È stata inoltre ritenuta illegittima l’attività di ripresa svolta al di fuori dell’orario di lavoro tramite un collaboratore non autorizzato, in quanto configurabile come indebita attività investigativa su fatti non rilevanti ai fini della valutazione professionale del dipendente.
Il Garante ha sottolineato che il datore di lavoro dispone di strumenti tipici e leciti per verificare le assenze per malattia, come le visite di controllo, e non può ricorrere a forme di sorveglianza diretta o indiretta .Dal punto di vista giuslavoristico va evidenziato che in caso di impugnazione del licenziamento il giudice è libero di valutare il caso ma non potrà non tenere conto dell'irregolarità della condotta del datore di lavoro dal punto di vista del regolamento 2016/679.
Alla luce della gravità delle violazioni, l’Autorità ha irrogato al Comune una sanzione amministrativa complessiva di 15.000 euro e ha disposto la pubblicazione del provvedimento. La decisione costituisce un richiamo forte per tutti i datori di lavoro: l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza richiede un’attenta valutazione preventiva, il rispetto rigoroso delle finalità dichiarate e l’osservanza delle tutele specifiche previste per i lavoratori, pena rilevanti conseguenze sanzionatorie e contenziosi
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