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DIVIETO DI COMPENSAZIONI CON RUOLI: NOVITÀ DAL 1° GENNAIO

Divieto di compensazioni con ruoli: novità dal 1° gennaio

La Legge di Bilancio 2026 porta con sè novità per le compensazioni tra debiti: vediamo in dettaglio cosa dice la norma

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La legge di bilancio 2026 ha ampliato il divieto di compensazioni in presenza di ruoli a partire dal 1° gennaio.

Ricordiamo che la Legge n 199/2025 o legge di bilancio va a riprendere quanto già normato dalla legge di bilancio del 2024 che aveva introdotto un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro.

Vediamo il dettaglio.

1) Divieto compensazione con ruoli: novità dal 1° gennaio

La legge di bilancio 2024 aveva inserito il comma 49-quinquies nell'articolo 37 del DL 223/2006 prevedendo un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro.
La norma contempla il divieto di compensazione in presenza di ruoli per imposte erariali scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione.

La novità della legge di bilancio 2026 con il comma 116 del solo articolo 1 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 euro a 50.000 euro.

In dettaglio, il comma 116, modificato nel corso dell’esame in sede referente al Senato, limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il vigente limite è di 100.000 euro). 

Nel corso dell’esame in Senato, è stato soppresso il comma 1 dell’articolo 26 dell’originario disegno di legge, che estendeva – a decorrere dal 1° luglio 2026 – l’ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, che quindi resta limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai cd. bonus edilizi.
Per fare un esempio della novità, se per il contribuente vi sono carichi di ruolo pari a 70.000 euro e il contribuente dispone di 80.000 euro di crediti compensabili, non si possono compensare nemmeno i 20.000 euro quindi neppure la parte che eccede il carico di ruolo.

La novità dovrebbe decorrere dalle compensazioni eseguite dal 1° gennaio 2026.

La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che la presente disposizione è diretta ad arginare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti inesistenti, nonché il ricorso alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

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